F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: all. Mario SCOLA /  S.C.D. CEPHALEDIUM (111/89) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 7 aprile 2009, l’alle

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA: all. Mario SCOLA /  S.C.D. CEPHALEDIUM

(111/89)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 7 aprile 2009, l’allenatore di Base Scola Mario, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato con la Società Cephaledium per la stagione sportiva 2008/2009, quale allenatore della 1^ squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia.Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 12 settembre 2008, la Società Cephaledium si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuo di € 3.000,00= da versare in tre rate di € 1.000,00= cadauno ed aventi scadenze al 30.11.2008; 31.01.2009 e 31.03.2009, oltre al rimborso spese viaggi, come per legge.Il ricorrente ha comunicato, inoltre, di essere stato esonerato,con raccomandata del 6 novembre 2008, di essere stato richiamato alla giuda tecnica della squadra in data 3 febbraio 2009 e di essere stato nuovamente esonerato verbalmente in data 10 marzo 2009.Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla Società Cephaledium di liquidargli le somme previste nell’accordo economico.Il contratto risulta essere stato regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., così come si evince dagli accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio.La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio con raccomandata del 16.04.2009, ha fatto pervenire le proprie osservazioni con nota del 21.06.2009.In esse, il legale rappresentante della Società convenuta, nel richiamare le varie fasi della vicenda, dalla sottoscrizione del contratto, all’esonero ed al successivo reincarico, rappresenta che il ricorrente, senza alcun fondata motivo e senza dare comunicazione, in data 10.03.2009, ha abbandonato la conduzione tecnica della squadra non partecipando né agli allenamenti né alle ultime cinque gare di campionato. Tale comportamento ha portato a squilibri in seno alla squadra che hanno determinato la retrocessione in 1^ Categoria. Pertanto, ha chiesto, in via principale, di rigettare il reclamo ed, in via subordinata, di dichiarare che il ricorrente, senza aver ricevuto alcuna comunicazione di esonero a mezzo raccomandata e senza aver inviato alla Società le formali dimissioni, ha abbandonato, ingiustificatamente, il 10.03.2009, la conduzione della squadra. Inoltre, di determinare in via equitativa il premio tesseramento per il periodo 12.09.2008 al 10.03.2009, di applicare le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva e condannare lo stesso al risarcimento del danno per l’avvenuta retrocessione. Con raccomandata del 1°.07.2009, il ricorrente, a seguito delle controdeduzioni inviategli dalla Società Cephaledium, ha chiesto che le stesse vengano rigettate in quanto proposte oltre il termine fissato dal Collegio.Ribadisce, altresì, l’accoglimento della sua vertenza senza l’applicazione di alcun provvedimento o sanzione. Comunica, ancora, che non ha abbandonato per sua volontà la squadra in quanto il 10.03.2009 gli è stato comunicato l’esonero dal Presidente prima dell’allenamento. In quella circostanza, continua il ricorrente, al campo sportivo era presente il nuovo allenatore, sig. Di Maio, con alcuni nuovi giocatori da lui portati.Comunica, ancora, che, successivamente, il 13.03.2009, ha inviato alla Società di che trattasi una lettera di diffida a non utilizzare il suo “tesserino” per le restanti gare da disputare. Tale comunicazione è stata inviata anche al Settore Tecnico della F.I.G.C.Inoltre, il ricorrente ha inviato anche una dettagliata nota spese per viaggi da lui sostenuti dal luogo di residenza al campo di giuoco della Società Cephaledium, pari ad € 2.162,16 = dalla data di preparazione, 19.08.2008 al 7.9.2008 e dal 9.9.2008 al 2.11.2008 e dal 2.2.2009 all’8.3.2009, per un totale di giorni 77.  Con raccomandata del 25.7.2009, il legale rappresentante della Società convenuta, nel ribadire quando già comunicato con le prime controdeduzioni, ha comunicato che:

1-  nel mese di gennaio 2009 la Società ha cambiato il proprio assetto societario e che lo stesso,  valutate le circostanze e l’andamento della squadra in classifica, in data 3.2.2009, si affrettava a richiamare il ricorrente sulla panchina a dimostrazione della fiducia datagli;

2-  che in data 10.3.2009, presso il campo di Cefalù, dove si svolgevano gli allenamenti, presentava  al resto della squadra quattro nuovi giocatori per rafforzare la stessa;

3-  che il ricorrente, dopo poco tempo dal suo arrivo al campo di allenamento, abbandonava il terreno di giuoco senza fornire alcuna spiegazione;

4- che tale situazione viene confermata da dichiarazioni di alcuni calciatori, allegati alle controdeduzioni;

5-  che l’allenatore senza inviare alcuna comunicazione scritta non ha più partecipato agli allenamenti ed alle ultime 5 gare di campionato;

6-  che tale fatto ha comportato la retrocessione in 1^ Categoria della Società con danno stimato in molti euro;

7-  che l’esonero può avvenire solo esclusivamente con raccomandata a.r. della Società, così come previsto dall’art. 43 del regolamento della L.N.D.;

8-  che l’allenatore Scola ha diritto al premio tesseramento annuale, così come fissato in accordo stipulato il 12.09.2008, solo ed esclusivamente per il periodo 12.09.2008 al 10.03.2009, mentre non ha diritto al rimborso spese, come stabilito per legge, in quanto viveva a Cefalù, nella stessa località in cui si svolgevano gli allenamenti e gare casalinghe.

Chiede, quindi, in via principale, il rigetto delle sue spettanze in via equitativa, di determinare il premio tesseramento dovuto al ricorrente tenuto conto dell’attività svolta dal 12.09.2008 al 10.03.2009, considerato l’acconto già versato pari ad € 600,00=, mentre alcun rimborso per spese viaggi deve essere riconosciuto in quanto di fatto residente a Cefalù. Infine, chiede di applicare nei confronti del ricorrente le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva e di condannare lo stesso al risarcimento per i danni subiti derivanti dall’abbandono della conduzione tecnica e per la retrocessione nel campionati di 1^ Categoria.A queste ultime controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Cephaledium, il ricorrente, con raccomandata del 15.09.2009, ha confermato quanto esposto nelle precedenti controdeduzioni. Inoltre, ha comunicato di non accogliere le controdeduzioni della Cephaledium poiché non sono mai stati rispettati i termini concessi da questo Collegio, di accogliere il reclamo da lui presentato con annesso rimborso spese, di non applicare alcun provvedimento o sanzioni in quanto non responsabile di alcun fatto citato dalla Società.  Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Scola Mario è meritevole di accoglimento..La Società Cephaledium, circa l’affermazione dell’abbandono del tecnico dalla conduzione tecnica della squadra, avrebbe dovuto contestare tale circostanza allo stesso con l’avvio delle procedure previste dall’art. 44, punto 1, del Regolamento della L.N.D. con la segnalazione alla Procura Federale,in difetto del quale il premio tesseramento è previsto come da contratto.Circa le spese di viaggi elencate dal ricorrente spettano in quanto la Società convenuta non ha fornito prove contrarie con documentazione attestante il pernotto del tecnico nella Città di Cefalù, di contro nell’accordo economico del 12.09.2008, le parti convengono per il rimborso spese per viaggi tra la dimora del l’allenatore (Polizzi Generosa, via Itra n. 23) e Cefalù (sede della Società).Relativamente alle sanzioni da determinare per l’allenatore e risarcimento di danni derivanti per la retrocessione nella Categoria inferiore, non sono di competenza di questo Collegio.Tanto premesso, vanno riconosciuti al ricorrente il pagamento di €. 3.000,00= a saldo delle somme spettanti per il premio tesseramento per la stagione sportiva 2008/2009,  di € 2.162,16= per spese viaggi fino alla data delle sue dimissioni verbali (10.03.2009), oltre ad €. 40,00 per interessi equitativamente calcolati. 

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Scola Mario e dichiara l’obbligo della S.C.D. Cephaledium di pagare la somma di €. 3.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2008/2009, oltre ad  € 2.162,16 per rimborso spese e €. 40,00 per interessi equitativamente  calcolati per un totale di €. 5.202,16.A tale cifra andranno calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S.

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