F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: all. Nicola BIANCOFIORE / A.S.D.  PUTIGNANO ( 106/89 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI L’allenatore dilettante Biancofiore Nicola,

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA: all. Nicola BIANCOFIORE / A.S.D.  PUTIGNANO

( 106/89 )

ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI

L’allenatore dilettante Biancofiore Nicola, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 2 aprile 2009, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 5000,00 (cinquemila\00) oltre interessi, nei confronti della ASD Putignano, partecipante al campionato di Eccellenza Regionale Puglia, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 7\11\2008 per un totale premio  tesseramento di  € 5000,00. del quale nulla ha percepito.  Lo stesso ha comunicato di essere stato esonerato verbalmente il 3\02\2009 in cui ha trasmesso alla società di prendere atto dell’esonero e di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva in corso. La Segreteria di questo Collegio a mezzo raccomandate del 15\04\2009 ha richiesto alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo al C.R. Puglia la conferma dell’avvenuto deposito, come previsto dalla normativa federale. Il Collegio,esaminata la documentazione prodotta, osserva che il ricorso è fondato non avendo la società ASD Putignano Calcio posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore. Pertanto dovrà rifondere all’allenatore Biancofiore Nicola la somma di € 5000,00 quale premio di tesseramento stagione 2008\2009.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Biancofiore Nicola e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ASD Putignano di corrispondere la somma di € 5000,00 a saldo del premio di tesseramento stagione 2008\2009 oltre interessi maturati  € 120,00 per un ammontare complessivo di € 5120,00 (cinquemilacentoventi\00). La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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