F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: all. Rosario ROMANO / A.S.D. REAL TOLVE ( 97/89 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 16 marzo 2009 l’all
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009
VERTENZA: all. Rosario ROMANO / A.S.D. REAL TOLVE
( 97/89 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 16 marzo 2009 l’allenatore dilettante Sig. Rosario Romano ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Real Tolve nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione della Regione Basilicata. Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata dell’11 agosto 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 6.200,00 (Seimiladuecento/00) in 8 mensilità di € 650,00 (Seicentocinquanta/00) ciascuna e più precisamente dal 30 settembre 2008 al 30 aprile 2009; a queste cifre va aggiunto il rimborso spese quale indennità chilometrica di € 10,00 (dieci/00) per ogni allenamento (tre settimanali) o gara quando viaggia con la propria auto.Il sig. Rosario Romano precisa di essere stato esonerato verbalmente l’ 8 dicembre 2008 e che il giorno successivo 9 dicembre aveva provveduto ad inviare alla A.S.D. Real Tolve una raccomandata, come da ricevute allegate, con la quale nel prendere atto dell’esonero si metteva disposizione della società stessa.Con il reclamo in esame l’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Real Tolve di corrispondergli la somma di € 3.900,00 (Tremilanovecento/00) quale residuo premio di tesseramento ed € 270,00 (Duecentosettanta/00) quali rimborsi spese nel mese di novembre e sino all’esonero oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.Con raccomandata del 3 aprile 2009 il Segretario del Collegio ha invitato la A.S.D. Real Tolve a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.Il Segretario del Collegio nella medesima data, ha richiesto al Comitato Regionale Basilicata di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti ed, in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. Il Comitato con lettera del giorno successivo ha inviato copia del documento regolarmente depositato in data 12 agosto 2008.Il Presidente della A.S.D. Real Tolve, con lettera raccomandata del 16 aprile 2009, nel confermare quanto riportato nel ricorso dall’allenatore, ha altresì affermato che in data 10 luglio 2008 aveva consegnato un assegno bancario al sig. Rosario Romano di € 2.450,00 (Duemilaquattrocentocinquanta/00) quale anticipo sul premio di tesseramento che avrebbero successivamente concordato, titolo di cui si è riservato di fornire fotocopia. Di conseguenza al massimo il debito della società nei confronti dell’allenatore ammonterebbe ad € 1,450,00 (Millequattrocentocinquanta/00). Il Presidente della società prosegue inoltre sostenendo che l’esonero dell’allenatore non ci sarebbe mai stato avendo quest’ultimo mal interpretato un suo invito “a non presentarsi il giorno dopo all’allenamento, perché bisognava capire il da farsi”. Per una mera incomprensione dunque l’allenatore non si era presentato al primo allenamento ma neanche a quelli successivi “senza che alcuno gli avesse mai comunicato, nè verbalmente nè per iscritto, di essere stato sollevato dall’incarico tecnico”. Questa circostanza viene confermata dal fatto che il nuovo allenatore è stato tesserato dopo ben venti giorni dalla prima assenza del sig. Romano.Con raccomandata del 6 maggio 2008 il sig. Rosario Romano precisa che l’assegno di € 2.450,00 (Duemilaquattrocentocinquanta/00) consegnatogli dal Presidente della società si riferiva a sospesi della società stessa relativi all’attività da lui svolta e da altri sette giocatori nella stagione sportiva precedente. In relazione poi al tempo trascorso per il tesseramento del nuovo allenatore il sig. Romano produce delle fotocopie di giornali locali che, in data 10 e 15 dicembre 2008, e cioè 2 e 5 giorni dopo il presunto esonero, individuano già il nuovo tecnico della società.
il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta considerato che:
- l’A.S.D. Real Tolve non ha prodotto la copia dell’assegno di € 2.450,00 (Duemilaquattrocentocinquanta/00) che peraltro essendo stato tratto prima della sottoscrizione dell’accordo per la stagione sportiva 2008/2009 appare verosimile riguardasse pendenze precedenti;
- a fronte dell’assenza dell’allenatore, qualora non esonerato, avrebbe dovuto invitarlo formalmente ad adempiere ai propri obblighi contrattuali interessando i competenti organi a fronte di un rifiuto in tal senso;
- per due trasferte l’allenatore ha calcolato € 40,00 (Quaranta/00) per spese di viaggio a fronte dei 10 euro (Dieci/00) previsti nell’accordo per cui la richiesta di tali spese pari a € 270,00 (Duecentosettanta) va defalcata di € 60,00 (Sessanta);
ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo dell’A.S.D. Real Tolve di corrispondere all’allenatore Sig. Rosario Romano la somma di € 4.190,00 (Quattromilacentonovanta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 e più precisamente € 3.900,00 (Tremilanovecento/00) a titolo di premio di tesseramento, € 210,00 quale rimborso spese di viaggio così come sopra ricalcolate e gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 80,00 (ottanta/00).Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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