F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA:  all. Tarcisio SARPA  /  F.C. SAN MARCO   ( 119/89 )  ARBITRI: sigg.  Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA:  all. Tarcisio SARPA  /  F.C. SAN MARCO

 

( 119/89 )

 ARBITRI: sigg.  Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

L’allenatore dilettante Sarpa Tarcisio,rappresentato e difeso dall’Avv.Salvatore Gigliotti in forza di mandato allegato all’istanza, in data 28 aprile 2009,si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto dalla società F.C. San Marco, partecipante al campionato regionale Calabria di prima categoria, quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 20 agosto 2008 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.A fondamento della sua richiesta allega copia del contratto stipulato con la società F.C. San Marco e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato.Nell’accordo la società si impegna ad assumere, per la stagione 2008/2009, il tecnico Sarpa Tarcisio quale allenatore responsabile della sua prima squadra partecipante al campionato di prima categoria  riconoscendogli un premio di tesseramento di € 8.000,00 da pagarsi in 4 rate di € 2.000,00 ciascuna alle scadenze dei mesi di ottobre, dicembre 2008 e gennaio, aprile 2009 oltre ad un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dal domicilio del tecnico al campo di giuoco per l’espletamento delle sue funzioni di allenatore.  Comunica di aver ricevuto dalla società solamente i primi due ratei stabiliti nel contratto per complessivi € 4.000,00 e di  essere stato esonerato verbalmente 9 marzo 2009.In data 12 marzo 2009 con lettera raccomandata indirizzata alla società,al Comitato Regionale Calabria,al Settore Tecnico e all’AIAC comunica di aver preso atto del suo esonero e di rimanere a disposizione della società sino al termine della corrente stagione sportiva.Col suo ricorso al Collegio richiede pertanto il pagamento degli altri due ratei scaduti nel 2009 pari ad € 4.000,00, oltre ad € 468,00 per il rimborso delle spese determinate dai 18 viaggi effettuati nell’ultimo periodo della sua attività e precisamente quelli compresi dal 9 febbraio al 9 marzo 2009. Il calcolo della distanza chilometrica tra Paola, sua residenza, e San Marco Argentano,campo da gioco, Km.130 (andata e ritorno), moltiplicato per il numero dei viaggi sostenuti assomma a complessivi Km.2.340 che moltiplicati per l’indennità chilometrica originano la cifra di € 468,00. Al reclamo vengono allegati i seguenti documenti:

- copia dell’accordo economico

- lettera di preso atto dell’esonero

- ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è stato inviato alla controparte - attestato chilometrico di Km.65,3 sulla distanza Paola-Argentano rilasciato dal comune di Paola  Il Collegio,esaminati gli atti del procedimento e considerato che la società F.C. San Marco, invitata dal Collegio stesso in data 13 maggio 2009 a presentare le proprie controdeduzioni a quanto richiesto dall’allenatore nulla ha prodotto, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. Pertanto il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la Società F.C. San Marco al pagamento a favore dell’allenatore Sarpa Tarcisio della somma di € 3.500,00 a saldo del premio di tesseramento in conformità dei massimali stabiliti , di € 468,00 come rimborso delle spese di viaggio e di € 47,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 4.015,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.Il Collegio decide altresì di rimettere gli atti alla Procura Federale per la violazione compiuta dalle parti di non aver ottemperato al massimale di €.7.500,00  previsto per la categoria di appartenenza.La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS. 

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