F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009   VERTENZA : F.C. SPORTING GENZANO / all. Claudio PIRONE    ( 103/89 )   ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e  Cesare DOBICI Con ricorso d

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

  VERTENZA : F.C. SPORTING GENZANO / all. Claudio PIRONE

   ( 103/89 )

  ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e  Cesare DOBICI

Con ricorso del 1°/04/09 la società F.C. SPORTING GENZANO, partecipante al campionato di serie D (comitato interregionale) LND girone H, ha chiesto a questo Collegio la risoluzione del contratto con relativo risarcimento da parte dell’allenatore professionista PIRONE CLAUDIO in  base all’ex art. 12 A.C. tra allenatori professionisti e società di calcio, ed ex art. 14 norme FIFA (risoluzione del contratto per giusta causa). La società dichiara di aver depositato il contratto in data 15/01/09, con validità fino al 30/06/09 con compenso annuo lordo di € 7600,00 (settemilaseicento/00) da suddividere in sei mensilità. Inoltre dichiara a sostegno della sua richiesta, che il sig. PIRONE a far data dal 21/03/09  ha abbandonato la comunità di Genzano di Lucania, non facendovi più ritorno, adducendo motivazioni futili corredate da alcuni certificati medici, privi di ogni fondamento. La società ricorre contro il sig. PIRONE, reo secondo la stessa di aver rifiutato di colloquiare con i rappresentanti della società, dopo la partita di campionato disputata a Grottaglie e di averli pesantemente insultati. Questo atteggiamento dell’allenatore, secondo la società veniva posto in essere a causa di un intervista rilasciata dal presidente del F.C. SPORTING GENZANO non gradita  nei contenuti dall’allenatore. Il giorno 21 Marzo 2009, il sig. PIRONE sempre secondo la società, abbandonava gli spogliatoi a seguito di una riunione con la squadra, avendo capito che i rapporti con i calciatori si erano deteriorati,  si recava presso la locale guardia medica, per farsi visitare. Dopo qualche ora, nella sede della società perveniva un fax con il certificato della guardia medica che attestava  l’impossibilità del tecnico a partecipare all’attività sportiva per la quale era stato tesserato. A questo punto nonostante la società il giorno 24/03/09 abbia fatto pervenire al tecnico un telegramma di contestazione del suo operato con contestuale invito a presentarsi a Genzano di Lucania per riprendere gli allenamenti, sono seguiti altri quattro certificati medici, di cui l’ultimo il 31/03/09, senza indicazione di alcuna patologia. Tale comportamento, faceva dubitare la società sulla veridicità di questi ultimi, in quanto sembrano seguire una “futile strategia” per cercare di “tirare a campare” fino alla fine del contratto. Il 15/04/09 la Segreteria di questo Collegio, richiedeva al Comitato Interregionale L.N.D. l’avvenuto deposito dell’accordo economico intercorso fra le parti. Il 20/04/09 il Comitato Interregionale L.N.D. rispondeva che l’accordo era stato depositato il 30/01/09. In data 29/04/09, l’allenatore tramite il suo Avvocato, controdeduceva in merito al ricorso della società F.C. SPORTING GENZANO, impugnando e contestando integralmente il contenuto dello stesso. Secondo il legale dell’allenatore, l’istanza è inammissibile, improponibile e infondata, sulla base delle seguenti argomentazioni in fatto e in diritto:

1)  Il ricorso è stato presentato oltre il termine di cui all’art. 11 lett. B del contratto tipo tra  allenatori prof. e Società della L.N.D. in quanto, le presunte infrazioni imputate all’allenatore,   risalgono al periodo 15-21 Marzo 2009 e sarebbero dovute essere contestate entro il 31/03/09, mentre il ricorso della Società reca la data del 01/04/09 ed è pervenuta al sig. PIRONE il 04/04/09.

2)  In merito al comportamento scorretto dell’allenatore, la difesa la ritiene falsa e inventata in quanto il sig. PIRONE teneva sempre un comportamento impeccabile ed ineccepibile  otto ogni punto di vista. Le assenze dal lavoro, sono dovute solo ed esclusivamente a malattia, ampiamente e inconfutabilmente certificata dalla documentazione clinicadiagnostica prodotta, che non è stata superata da alcuna prova di parte ricorrente, con precipuo riguardo per un eventuale verifica, mai disposta, ad opera del medico sociale o di altro dottore di fiducia della società. In tal modo, si sarebbe ottenuta la conferma della piena e indiscutibile correttezza e probità dell’operato dell’allenatore, lontano anni luce da certe condotte meschine e speculative.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, riscontra che il ricorso non può essere accolto in quanto la richiesta della Società in base agli articoli sopra citati non è supportata da opportuna documentazione, quale visita di verifica eseguita dal medico sociale o specialista di parte incaricati di stabilire il vero o presunto stato di malattia dell’allenatore, nei tempi stabiliti dal regolamento. Il Collegio Arbitrale non ha i mezzi nè gli strumenti per stabilire la veridicità delle certificazioni contestate dalla società in quanto rilasciate da abilitati professionisti. 

  P.Q.M.

Il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta declaratoria di risoluzione del contratto formulata dalla F.C. SPORTING GENZANO.La presente delibera è inappellabile.

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