F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: all. Luigi COLAGIORGIO / U.G. MANDURIA SPORT ( 105/89 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI L’allenatore dilettante Colagiorgio Luigi, regola

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA: all. Luigi COLAGIORGIO / U.G. MANDURIA SPORT

( 105/89 )

ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI

L’allenatore dilettante Colagiorgio Luigi, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 1\04\2009 ha chiesto il riconoscimento del credito residuo di €  4700.00 (quattromilasettecento/00) oltre interessi, nei confronti della U.G. Mandria Sport partecipante al campionato di Promozione  C.R. Puglia stagione sportiva 2008\2009, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 12\07\2008 e regolarmente depositata presso il C.R. Puglia L.N.D. Lo stesso, ha comunicato di essere stato esonerato in data 30\11\2008.  La Segreteria di questo Collegio con  raccomandate del 15\04\09 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni. e al C.R.Puglia, la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. Con propria comunicazione la società U.G. Mandria Sport in data 27\04\09 ha confermato gli importi erogati all’allenatore rimettendosi alle decisioni di questa Collegio. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato. Pertanto la società U.G. Manduria Sport dovrà rifondere all’allenatore Colagiorgio Luigi la somma non percepita di € 4700,00  quale premio di tesseramento stagione 2008\2009. P.Q.M.Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Colagiorgio Luigi e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società U.G. Manduria Sport di corrispondere la somma di € 4700,00 a saldo del premio di tesseramento e interessi maturati per € 90,00 per un ammontare complessivo di € 4790,00 (quattromilasettecentonovanta\00), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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