F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009   VERTENZA:all. Luigi E. FERRANTE / U.S. PRAIA    ( 93/89 )   ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA Con ricorso datata 26/02

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

  VERTENZA:all. Luigi E. FERRANTE / U.S. PRAIA

   ( 93/89 )

  ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

Con ricorso datata 26/02/2009 l’allenatore di base Ferrante Luigi Elio, rappresentato dallo studio legale Salvatore Avv. Gigliotti, residente in Belvedere (CS) ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato in qualità di allenatore della prima squadra della società calcistica U.S. Praia partecipante al campionato calabro di eccellenza.Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata depositata in data 09/07/2007, la su indicata società si era impegnata a corrispondergli la somma di euro 10500,00 quale premio di tesseramento da pagarsi in quattro rate con scadenza:

30/08/2007 euro 2500,00

30/11/2007 euro 2000,00

28/02/2008 euro 3000,00

30/05/2008 euro 3000,00

Nonché il rimborso spese determinato ai sensi dell’art. 2b del contratto.

La società pur avendo corrisposto un modesto acconto di euro 1200,00 non ha provveduto al saldo delle spettanze nella misura residuale di 9300,00, cosi come non ha provveduto a corrispondere la somma di euro 3744,00 per l’indennità chilometrica, determinata dai giorni di allenamento 160 (più le partite casalinghe) moltiplicata per la distanza tra la residenza del Ferrante e il campo di allenamento (km 78) per l’indennità chilometrica (0,30 x un 1/5 del costo della benzina).Con data 19/03/2009 il Segretario del Collegio ha invitato la U.S. Praia a fornire le proprie contro deduzioni.Ad oggi nulla è pervenuto al Collegio.Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che da parte della società U.S. Praia non sono pervenute contro deduzione alle argomentazioni dettagliata presentate dall’allenatore Ferrante, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

  PQM

Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Ferrante e fa obbligo alla società U.S. Praia di pagare euro 9300,00 quale saldo del premio di tesseramento, euro 3744,00 quale saldo rimborso spese chilometriche, più euro 230,00 quali interessi legali per un totale di euro 13274,00.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutive nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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