F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA: All. Gerardo VISCIDO / A.S.D. PAESTUM CITTA’ DEI TEMPLI ( 132/89 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 10 maggio
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009
VERTENZA: All. Gerardo VISCIDO / A.S.D. PAESTUM CITTA’ DEI TEMPLI
( 132/89 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 10 maggio 2009 proposto a mezzo del proprio legale di fiducia Avv. Giovanni Calabrese cui è stato conferito specifico mandato sottoscrivendo inoltre il documento, l’allenatore professionista di II^ Categoria signor Gerardo Viscido ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Paestum Città dei Templi nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza, Gir. B. Nel ricorso si precisa che, con regolare scrittura privata del 10 settembre 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Gerardo Viscido un premio annuale di tesseramento di € 15.000,00 (Quindicimila/00) comprensivo di rimborso spese in 4 rate ciascuna di € 3.750/00 (Tremilasettecentocinquanta/00) e più precisamente il 30 ottobre ed il 30 dicembre2008 ed il 30 marzo ed il 30 maggio 2009.
Viene fatto presente inoltre che:
Ø il 19 novembre 2008 l’allenatore è stato esonerato verbalmente e di conseguenza lo stesso con un suo telegramma del 21 successivo si è messo a disposizione della società;
Ø il 1° dicembre 2008 la società contesta l’esonero dell’allenatore affermando che si era trattato di dimissioni;
Ø il 4 febbraio 2009 la società, con un telegramma, invita l’allenatore a riprendere gli allenamenti a decorrere dal 10 febbraio successivo alle ore 9,00 presso il campo sportivo M. Vecchio di Capaccio Scalo;
Ø il 6 febbraio 2009 il legale dell’allenatore, con lettera raccomandata sottoscritta anche dal suo assistito, dichiara la disponibilità di quest’ultimo a riprendere gli allenamenti;
Ø l’11 febbraio 2009, con lettera raccomandata inviata alla società, al Collegio Arbitrale ed alla Procura Federale, viene denunciato che l’allenatore, pur essendosi recato al campo sportivo indicatogli alle ore 09,00 del 10 febbraio 2009, non vi ha trovato nessuno, mentre ha potuto constatare che gli allenamenti si sono svolti presso lo stesso campo sportivo alle ore 15,00 diretti da altro allenatore (il medesimo che era presente in panchina nelle precedenti gare ufficiali).
Di quanto sopra esposto viene allegata la relativa documentazione.
Con il reclamo in esame l’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Paestum Città dei Templi di corrispondere all’allenatore la somma di € 9.000,00 (novemila/00) così determinata: € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a fronte delle rate scadute e non pagate del 30 marzo e 30 maggio 2009;
- € 1.500,00 (millecinquecento/00) quale quota della rata di dicembre 2008 pagata parzialmente;
sulla predetta cifra richiede gli interessi per ritardato pagamento nonché il danno per la svalutazione monetaria.La A.S.D. Paestum Città dei Templi, con lettera raccomandata del 18 giugno 2009, conferma in generale quanto affermato dall’allenatore chiedendo di essere esonerata dal pagamento di quanto richiesto ed al riguardo fa presente che:
il 16 novembre l’allenatore, al termine di una partita, a seguito di quanto anticipato sia ad alcuni dirigenti ed in seguito anche ai calciatori, si è dimesso dall’incarico;
Ø il 18 novembre 2008 l’allenatore “ha richiesto n. 5 giorni di ferie per motivi personali dal giorno 19/11/2008 al giorno 23/11/2008, tali giorni gli sono stati concessi con autorizzazione sottoscritta dal Presidente Barlotti Luigi”;
Ø il 17 dicembre 2008, a seguito del prolungarsi dell’assenza del signor Gerardo Viscido, “ha provveduto a tesserare un allenatore in seconda per sopperire a tale mancanza e garantire il regolare svolgimento degli allenamenti della squadra”;
Ø il 10 febbraio 2009, l’allenamento delle ore 9,00, stabilito dal Presidente, viene “disertato dai calciatori” per contrasti con l’allenatore il quale si è presentato anche alle ore 15,00 senza entrare nel campo sportivo limitandosi a fotografare e videoregistrare gli allenamenti;
Ø la somma che la società si è impegnata a versare “è di gran lunga superiore a quanto previsto dal contratto per le squadre di eccellenza e comunque comprensiva di rimborso spese non sostenute”;
Ø “le scadenze non onorate sono quelle che seguivano la data in cui si dimetteva verbalmente prima con i Dirigenti e poi con i Calciatori”;
Ø “Mai il Sig. Viscido è stato sollevato verbalmente dall’incarico di Allenatore della I^ squadra”;
Ø l’assenza dei giocatori all’allenamento del 10 febbraio 2009 è motivata dal fatto che gli stessi non avevano accettato le motivazioni dell’allenatore delle proprie dimissioni avendo affermato che lui non era il responsabile delle varie sconfitte e che considerava poco professionali i giocatori stessi. Di conseguenza si era creato un rapporto insostenibile e di reciproca sfiducia “ma soprattutto risentivano la mancanza di umanità e di comprensione completamente assente nell’Allenatore”;
Ø l’allenatore non ha chiesto chiarimenti in merito al suo presunto esonero ed al fatto che la mattina del 10 febbraio 2009 non erano presenti i giocatori ma solo un dirigente della società che doveva aprire il campo sportivo.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 24 settembre 2009, ha richiesto al Comitato Regionale Campania di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti ed, in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. Il Comitato Campania rispondeva con lettera del 6 ottobre 2009 confermando il regolare deposito del documento in data 15 settembre 2008 e ne trasmetteva una copia.
il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:
Ø nè le dimissioni nè l’esonero dell’allenatore, sono state comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento così come prescrive l’art. 43 del Regolamento della L.N.D.;
Ø il Presidente della Società ha concesso, in data 18 novembre 2008, cinque giorni di ferie al signor Gerardo Viscido riconoscendo così indirettamente il perdurare di un rapporto sottostante, detta concessione non aveva motivo di essere richiesta nè approvata qualora fossero state presentate delle dimissioni;
Ø l’allenatore d’altro canto ha messo in atto una forma di autotutela tramite il telegramma del 21 novembre 2008 con cui mettendosi a disposizione della società sino al termine del campionato faceva intendere di considerarsi esonerato, infatti questo tipo di autotutela si pone in essere precipuamente nei casi di esonero dell’allenatore;
Ø la società pur avendo negato di aver esonerato il signor Gerardo Viscido ritenendolo dimissionario, ha atteso sino al 4 febbraio 2009 per convocarlo nuovamente per la conduzione degli allenamenti della squadra facendo intendere, con tale comportamento, di reintegrarlo nel suo ruolo a seguito di un esonero e non di dimissioni;
Ø la società, per sua stessa ammissione, dopo averlo convocato in data 10 febbraio 2009 (quasi tre mesi dopo l’interruzione della collaborazione) per condurre gli allenamenti non lo ha messo poi nelle condizioni di esercitare il suo incarico pur essendosi presentato all’appuntamento;
Ø a fronte della successiva assenza dell’allenatore non gli ha formulato nessuna contestazione nè tantomeno ha formalizzato tale comportamento preso gli organi competenti;
Ø che il rimborso spese ricompreso nel premio di tesseramento deve intendersi, per gli allenatori professionisti, un importo calcolato a titolo forfettario che è servito anche per determinare lo stesso premio di tesseramento;
Ø l’importo del premio di tesseramento non può essere paragonato con i massimali previsti per le squadre di eccellenza, infatti essendo il signor Gerardo Viscido un allenatore professionista il massimale previsto per tale categoria è di gran lunga superiore.
ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Paestum Città dei Templi di corrispondere all’allenatore signor Gerardo Viscido la complessiva somma di € 9.160,00 (Novemilacentosessanta/00) e più precisamente € 9.000,00 a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2008/2009 più gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 160,00 (centosessanta/00).Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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