F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA: All. Gian Maria LERTORA / A.S.D. VALDIVARA ( 135/89 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e  Gianfranco RICCI Con ricorso del  21 maggi

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

VERTENZA: All. Gian Maria LERTORA / A.S.D. VALDIVARA

( 135/89 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e  Gianfranco RICCI

Con ricorso del  21 maggio 2009 l’allenatore dilettante signor Gian Maria Lertora ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Valdivara nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Liguria. Nel ricorso l’allenatore precisa che, con scrittura privata priva di data (ma si vedrà in seguito regolarmente depositata in data 29 agosto 2007) la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 4.000,00 (Quattromila/00) in 4 rate di € 1.000,00 (Mille/00) ciascuna e più precisamente il 15 agosto ed il 15 novembre 2007 ed il 15 febbraio ed il 15 aprile 2008.Il signor Gian Maria Lertora chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Valdivara di corrispondergli la somma di € 2.300,00 (Duemilatrecento/00) quale residuo premio di tesseramento non pagato oltre agli interessi per ritardato pagamento.Con raccomandata del 22 giugno 2009 il Segretario del Collegio ha invitato la A.S.D. Valdivara a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.La società A.S.D. Valdivara con lettera raccomandata del 1° luglio 2009 nel confermare di aver stipulato un accordo con il signor Gian Maria Lertora per la stagione sportiva 2007/2008 quale tecnico responsabile della 1^ squadra, precisa che:

Ø  il compenso dell’allenatore è stato “determinato sotto forma di rimborso spese annuale massimo lordo di € 4.000,00”;

Ø  con lettera del 25 ottobre 2007 della società l’allenatore è stato esonerato dalla conduzione tecnica della 1^ squadra a decorrere retroattivamente dal 18 ottobre precedente;

Ø  l’allenatore, con lettera del 3 novembre 2007 manifesta la volontà (nel documento allegato dichiara la disponibilità) di riprendere la conduzione della squadra cosa che si realizza in data 29 dicembre 2007;

Ø  la società, nell’affermare di aver versato al signor Lertora solo l’importo di € 1.800,00 (Mileottocento/00), con lettera raccomandata del 27 agosto 2008 convoca l’allenatore per il 22 settembre successivo “per la definizione delle spettanze residue della stagione 2007/2008”;

Ø  la raccomandata viene trasmessa via fax all’interessato in data 5 novembre 2008 perché non ricevuta precedentemente;

Ø  il 22 gennaio 2009 l’allenatore, per il tramite del suo legale, invia una richiesta di pagamento “con indicate anche le spese legali e gli interessi”;

Ø  la società con lettera del 3 febbraio 2009 si dichiara disponibile a liquidare, non in un’unica soluzione “le spettanze” dell’allenatore ma non le spese legali e gli interessi;

Ø  il legale del signor Gian Maria Lertora, con lettera del 16 febbraio 2009, nel prendere atto della volontà della Società di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia formula una proposta transattiva per un importo totale di € 2.500,00 da pagarsi in tre rate; l’importo è dunque comprensivo delle spese legali e degli interessi;

Ø  la società, con lettera del 28 febbraio 2009 indirizzata al legale dell’allenatore richiede un incontro per definire la questione ma sempre senza tener conto delle spese legali e degli interessi.

Con raccomandata dell’8 luglio 2009 il signor Gian Maria Lertora sostanzialmente, dopo alcune argomentazioni che giustificano l’intervento del suo legale, stante l’atteggiamento dilatorio della Società, “insiste nella propria domanda”.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 24 settembre 2009, ha richiesto al Comitato Regionale Liguria di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti ed, in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso.

 Il C.R. Liguria ha risposto in data 28 settembre successivo confermando il regolare deposito del documento in data 29 agosto 2007 e ne ha trasmessa una copia.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e tenuto presente che:

Ø  il periodo di n. 72 giorni di sospensione dell’attività dell’allenatore è dipeso esclusivamente dalla volontà della società e non può certo incidere su quanto dovuto al signor Gian Maria Lertora;

Ø  in più occasioni la società ha ammesso il proprio debito nei confronti dell’allenatore con esclusione delle spese legali e degli interessi;

Ø  appare evidente l’atteggiamento dilatorio della A.S.D. Valdivara nei confronti dell’allenatore;

Ø  non è prevista dal vigente Regolamento la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza; spese richieste peraltro non nel ricorso introduttivo ma nel corso della vertenza ed esclusivamente dal legale dell’allenatore;

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Valdivara di corrispondere all’allenatore Gian Maria Lertora la complessiva somma di € 2.350,00 (Duemilatrecentocinquanta/00) e più precisamente € 2.300,00 a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008, e gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 50,00 (cinquanta/00).

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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