F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA: all. Lorenzo MAZZEO / U.S.IMPERIIA 1923 srl ( 145/89 ) ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO L’allenatore dilettante Mazzeo Lorenzo,rappres
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009
VERTENZA: all. Lorenzo MAZZEO / U.S.IMPERIIA 1923 srl
( 145/89 )
ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO
L’allenatore dilettante Mazzeo Lorenzo,rappresentato e difeso dall’Avv.Pier Giorgio Maffezzoli in forza di mandato allegato all’istanza, in data 6 maggio 2009,si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto dalla società U.S.Imperia 1923, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti, quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 5 gennaio 2008 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.Nell’accordo,copia del quale viene allegata al ricorso, la società si impegna ad assumere dalla data del contratto fino al 30 maggio 2008 il tecnico Mazzeo Lorenzo, quale allenatore responsabile della sua prima squadra riconoscendogli un premio di tesseramento di € 14.000,00 da pagarsi in 5 rate di € 2.800,00 ciascuna alle scadenze del primo giorno dei mesi di febbraio,marzo,aprile,maggio e giugno 2008.Nel contratto viene stabilito,oltre ad eventuali spese autostradali debitamente documentate,un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dal tecnico per l’espletamento delle sue funzioni di allenatore. Comunica di essere stato esonerato una prima volta in data 25 febbraio 2008 per poi essere reintegrato nelle sue funzioni il 27 febbraio, ed infine nuovamente e definitivamente esonerato il 27 marzo 2008.Lo stesso giorno il Mazzeo provvede ad inviare alla società, e p.c. al Settore Tecnico e all’AIAC, lettera di riscontro all’esonero e sua disponibilità a restare a disposizione della medesima fino al termine della stagione.Al reclamo vengono allegati i seguenti documenti:
- copia dell’accordo economico
- comunicazioni della società relative ad esoneri
- lettera di preso atto dell’esonero
- ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è stato inviato alla controparte
- documentazione delle spese di viaggi sostenute dal tecnico nel periodo dell’attività svolta a favore della società ammontante a €.813,40
- lettera inviata dall’Avv.Maffezzoli alla U.S.Imperia 1923 per sollecitare il saldo di quanto dovuto al tecnico Mazzeo. Con lettera raccomandata del 24 giugno 2009 la segreteria del Collegio invita le parti ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni. La raccomandata spedita alla società U.S.Imperia 1923 dopo un periodo di giacenza presso l’ufficio postale di Imperia, non essendo stata ritirata,viene rinviata al mittente. Da ricerche effettuate presso la FIGC risulta che la U.S.Imperia 1923 dal mese di giugno 2008, dopo essere stata esclusa da tutti i campionati, ha cessato ogni attività sportiva. In data 24 settembre 2009 il segretario del Collegio chiede al Comitato Interregionale di confermare l’avvenuto deposito del contratto, ricevendone conferma e copia del medesimo. Il Collegio,esaminati gli atti del procedimento ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Mazzeo Lorenzo e obbliga la società U.S.Imperia 1923 al pagamento a favore del tecnico della somma di €.14.000,00 a saldo del premio di tesseramento,di €.221,00 per interessi equitativamente determinati e di €.813,40 per spese di viaggio per un totale complessivo di €.15.034,40 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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