F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA: all. Marco SCAGLIARINI / U.S. VADESE  A.S.D. ( 149/89 ) ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Gianfranco RICCI Con ricorso sottoscritto il 17.6.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

VERTENZA: all. Marco SCAGLIARINI / U.S. VADESE  A.S.D.

( 149/89 )

ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Gianfranco RICCI

Con ricorso sottoscritto il 17.6.2009 il signor  Marco Scagliarini, allenatore dilettante di base iscritto nei ruoli della S.T.F. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, ponga l’obbligo alla convenuta U.S. VADESE  A.S.D. che gli aveva affidato, per l'annata calcistica 2008/2009, la conduzione tecnica della prima squadra nel campionato regionale di promozione dell’Emilia Romagna , di corrispondergli il saldo del premio di tesseramento stabilito nel contratto che il ricorrente sostiene essere stato sottoscritto il 1°.8.2008. In particolare il signor Scagliarini ha sostenuto che, a fronte del premio di tesseramento previsto in contratto pari ad euro 6.300,00, non gli è stata corrisposta la somma di euro 3.500; e che il pagamento di tale somma sarebbe dovuto avvenire alla scadenza delle rate fissate al 30.1.2009, 28.2.2009, 30.3.2009, 30.4.2009 e 30.5.2009. Di qui la richiesta di porre l’obbligo alla società convenuta di corrispondergli la predetta somma di euro 3.500,00, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. L’istante, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto copia dell’accordo economico, di cui è stato riscontrato, a cura della Segreteria di questo Collegio, l’avvenuto deposito a mano presso il Comitato Regionale della L.N.D., il 28.8.2009.  La Società convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, non ha prodotto e/o dedotto nulla a propria difesa.  La domanda appare dunque fondata e meritevole di accoglimento, anche alla luce delle prove prodotte dall’allenatore e del comportamento omissivo della U.S. VADESE CALCIO A.S.D. nei confronti del Collegio.  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie la domanda e pone l’obbligo alla U.S. VADESE  A.S.D di corrispondere al signor Marco Scagliarini la somma di euro 3.500,00 oltre gli interessi, al tasso legale, dalla scadenza delle singole rate fino alla data dell’effettivo soddisfo.La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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