F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA: all. Mauro AGOVINO / FC SAVOIA 1908 ssd rl   (138 / 89 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Andrea FRANCHINI Con ricorso del 15 maggio 2009 ,

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

VERTENZA: all. Mauro AGOVINO / FC SAVOIA 1908 ssd rl

  (138 / 89 )

ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Andrea FRANCHINI

Con ricorso del 15 maggio 2009 , l’allenatore dilettante Mauro Agovino, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di essere stato tesserato per la FC Savoia 1908 nella stagione sportiva 2008/09, come allenatore della prima squadra, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti (serie D), il tutto sancito da un accordo economico, regolarmente depositato che prevedeva un premio di tesseramento di euro 14.000,00, suddiviso in dieci rate mensili uguali di 1.400,00 euro cadauna a partire dal 30/09/08 fino al 30/06/09. Oltre al rimborso spese chilometriche e agli interessi di mora maturati.Comunicava di essere stato esonerato in data 6/03/ 09 e di aver percepito solamente una rata di euro 1.400,00 e di rimanere quindi creditore dalla società della somma di euro 12.600,00.La segreteria di codesto Collegio invitava la società a produrre le proprie controdeduzioni in data 22 /06/09 , senza ricevere alcuna risposta.Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto, per il calcolo per rimborso spese chilometrico non è pervenuta alcuna documentazione o strumento per calcolarlo.

   P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Mauro Agovino e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società FC Savoia 1908 di corrispondergli la somma di euro 12.600,00 quale premio di tesseramento, oltre agli interessi maturati e calcolati in euro 250,00, per un totale di euro 12.850,00.La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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