F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009   VERTENZA:all.Andrea CONGIU / A.S.D.CALCIO a Cinque 2007    ( 52/89 )   ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI Con ri

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

  VERTENZA:all.Andrea CONGIU / A.S.D.CALCIO a Cinque 2007

   ( 52/89 )

  ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 29.10.08 l’allenatore di Base Uefa Primo livello Calcio a 5 Andrea Congiu regolarmente iscritto nei ruoli S.T.F., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della Calcio a 5 2007 A.S.D.,  il pagamento residuo della complessiva somma di € 5.000,00, per rimborso delle spese di viaggio limitato all’importo dell’indennità chilometrica stabilita come concordato nell’accordo del 30.06.07. Tale accordo, in atti, prevedeva un premio di tesseramento di € 7.500,00 ed un rimborso delle spese di pari importo e mentre sull’avvenuto pagamento del primo il ricorrente nulla rivendicava, sul secondo riteneva del tutto insoddisfacente, al pari di un semplice acconto, la somma di € 2.500,00 corrispostagli dalla resistente. Veniva richiesta dalla Segreteria conferma dell’avvenuto deposito dell’accordo presso il competente Comitato,ma da questo con nota via fax del 4.02.09 tale conferma non perveniva,  mentre la Società, invitata a controdedurre, lo faceva con nota del 15.12.08 ove contestava tanto nei percorsi effettuati che nei conseguenti importi le richieste del ricorrente finchè il Collegio, in mancanza di prove documentali certe, non disponeva la comparizione delle parti per la riunione del 10.10.09. A tale riunione nessuno compariva ma la Società faceva pervenire via fax ulteriore documentazione secondo cui erano  definitivamente dimostrati, con riserva di indicare anche testimoni, gli effettivi percorsi stradali dell’allenatore e le relative spese sostenute, quantificate in € 1.550,00 e da liquidarsi spontaneamente quanto prima.La mancata risposta del ricorrente alla convocazione con conseguente mancata produzione di documenti giustificativi delle proprie residue pretese e la disponibilità della Società a versare l’importo di cui sopra, consentono la risoluzione in via equitativa della controversia proprio nei termini proposti dalla Società con il proprio fax del 5.10.09 diretto al Collegio, anche se l’allenatore ne fosse rimasto all’oscuro, visto il suo incerto comportamento processuale.Pertanto il ricorso può essere parzialmente accolto, mentre del mancato deposito dell’accordo le parti risponderanno dinnanzi alla competente autorità disciplinare.  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale in parziale accoglimento della domanda proposta da Andrea Congiu contro la Calcio a 5 2007 ASD condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante della somma di € 1.550,00 oltre interessi  a far data dalla domanda nella misura del 3% annuo.Il Collegio decide altresì l’invio degli atti alla Procura Federale per l’omesso deposito dell’accordo.La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle  disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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