F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009   VERTENZA: all.Ciro LANGELLA/ FC SAVOIA 1908 ssd rl    ( 137/89 )   ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Andrea FRANCHINI Con ricorso del

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

  VERTENZA: all.Ciro LANGELLA/ FC SAVOIA 1908 ssd rl

   ( 137/89 )

  ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Andrea FRANCHINI

Con ricorso del 20 maggio 2009, l’allenatore Ciro Langella regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla società FC Savoia 1908 al pagamento di euro 7.500,00 quale premio di tesseramento, oltre al rimborso spese chilometrico, e agli interessi di mora.Dichiara di essere stato assunto in qualità di allenatore in seconda della prima squadra della FC Savoia, squadra militante nel Campionato Nazionale Dilettanti, Serie D, sancito da un accordo economico datato il 7/08/08. Confermava di essere stato esonerato in data 6/03/09 e di non aver percepito nulla.Su richiesta della Segreteria di questo Collegio, il Comitato della LND Serie D in data 29 settembre 2009, confermava il mancato deposito del contratto. Mentre la società sollecitata  a produrre le proprie controdeduzioni, nulla ha risposto.Il Collegio esaminata la documentazione prodotta e considerando che per l’allenatore in seconda non è obbligatorio il deposito del contratto, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto non ci è pervenuta nessuna documentazione o strumento per calcolare il rimborso spese chilometrico.

   P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Ciro Langella e fa obbligo alla società FC Savoia 1908 di corrispondergli la somma di euro 7.500,00, come premio di tesseramento, oltre ad euro 140,00 quali interessi di legali, per un totale di euro 7.640,00.La presente delibera è inappellabile  e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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