F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009 VERTENZA:all. Donato ROTOLO /  A.S.D. Sporting Club SAMMICHELE   ( 128/89 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 15 magg

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

VERTENZA:all. Donato ROTOLO /  A.S.D. Sporting Club SAMMICHELE

 

( 128/89 )

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

In data 15 maggio 2009 l’allenatore di Base Rotolo Donato presenta ricorso a questo Collegio contro la società A.S.D. Sporting Club Sammichele, partecipante al campionato di prima categoria pugliese,affinché gli venga riconosciuto quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima, oltre agli interessi di legge maturati.Dichiara inoltre di essere stato esonerato in data 1°dicembre 2008.  A fondamento della sua richiesta allega copia di un contratto di collaborazione sportiva per la stagione 2008/2009 stipulato con la A.S.D. Sporting Club Sammichele.In tale scritto la società si impegna a corrispondere al tecnico Rotolo Donato per la sua attività di allenatore responsabile della prima squadra, a partire dal mese di settembre, la somma mensile di €. 450,00 a titolo di rimborso per la collaborazione sportiva da lui prestata.Nel suo ricorso il tecnico afferma di aver percepito dalla società €. 700,00 nel mese di settembre, €.800,00 in ottobre ed altri €. 800,00 in novembre per un totale di €.2.300,00 rimanendo pertanto creditore della somma di €.2.200,00. Dichiara di aver regolarmente firmato le ricevute degli acconti versatigli ma di non esserne in possesso in quanto la società non ha mai provveduto a fargli avere copie di tali documenti.

Al ricorso vengono allegati:

- copia del contratto stipulato con la A.S.D. Sporting Club Sammichele

- lettera di riscontro al suo esonero verbale con richiesta di comunicazione scritta - lettera con la quale la A.S.D. Sporting Club Sammichele informa il tecnico che l’interruzione del rapporto di collaborazione sportiva fra la scrivente società e lo stesso Rotolo era stato trasmesso in data 1 dicembre 2008 agli organi federali competenti (Settore Tecnico e Comitato Regionale), mentre, a seguito degli accordi intercorsi fra le parti, non si era ritenuto necessario darne comunicazione all’allenatore.

- lettera del 3 marzo 2009 inviata alla società con richiesta del pagamento,come da contratto, della somma residua di €.2.200,00.In risposta alle richieste di pagamento ricevute dal Rotolo,il presidente signor Nicola Maggipinto a nome della società, in data 19 maggio 2009, scrive al Collegio Arbitrale e per conoscenza al tecnico, dichiarando di aver stipulato col medesimo un accordo economico di collaborazione sportiva per €.450,00 mensili a partire dal mese di settembre 2008 fino al maggio 2009 per una cifra totale di €.4.050,00 e di aver onorato quanto pattuito con 3 versamenti in contanti di €.1.350,00 cadauno quietanzati con regolare ricevuta firmata dallo stesso Rotolo.A conferma di ciò vengono allegate allo scritto le copie di 3 ricevute di €.1.350,00 cadauna datate rispettivamente settembre,ottobre e novembre 2008 e riportanti in calce la firma del tecnico Rotolo.Dichiara pertanto la società esente da alcuna pendenza economica nei confronti dell’allenatore dicendosi disponibile ad essere eventualmente ascoltato.La Segreteria del Collegio con lettera raccomandata del 22 giugno 2009 invita le parti a fornire,qualora lo ritengano opportuno, le proprie controdeduzioni nel rispetto dei tempi e modalità previste dalle regole.In riferimento a tale invito la società A.S.D. Sporting Club Sammichele risponde al Collegio Arbitrale, inviando copia della documentazione anche al tecnico, confermando quanto già comunicato con la sua del 19 maggio e unendo in allegato allo scritto nuovamente le 3 copie delle ricevute autenticate dall’ufficio di “autenticazione di copie di atti e documenti” del Comune di Sammichele di Bari.In risposta alle controdeduzioni della società, pervengono al Collegio Arbitrale in data 8 luglio 2009, le osservazioni del Rotolo il quale, nel rinviare al Collegio le copie delle ricevute da lui firmate e speditegli dalla società, ne richiede una verifica autentica con gli originali.Il Segretario del Collegio in data 24 settembre 2009 si rivolge al competente Comitato Regionale Puglia per avere conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto, ricevendo in risposta  copia del medesimo unitamente a documentazioni relative all’esonero del tecnico.Il Collegio presa visione degli atti pervenuti decide di non accogliere il ricorso.Per quanto riguarda la parte contabile ritiene infatti che i documenti forniti dalla società con le 3 ricevute di €.1.350,00 cadauna firmate dal tecnico ( i cui contenuti e la firma stessa non vengono peraltro mai contestati dal medesimo) provano senza ombra di dubbio l’avvenuto pagamento di quanto pattuito nell’accordo economico dove si concorda un rimborso di collaborazione sportiva quantificato in €.450,00 mensili a partire dal mese di settembre 2008.Rileva inoltre che l’allenatore, nel richiedere somme di cui era ben consapevole di aver già incassato,ha violato i principi di lealtà e probità dettati dal Codice di Giustizia sportiva non solo nell’interesse delle parti ma anche e soprattutto nell’interesse superiore della giustizia.P.Q.M.Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso e nel contempo decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità da parte dell’allenatore Donato Rotolo nel corso della vertenza.La presente delibera è definitiva ed inappellabile.

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