F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009   VERTENZA:all. Gavino BARBATO / U.S. MASSESE 1919 srl   ( 124/89 )   ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso de

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

  VERTENZA:all. Gavino BARBATO / U.S. MASSESE 1919 srl

  ( 124/89 )

  ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Sebastiano SCARFATO

Con ricorso del 5.05.09 l’allenatore dilettanti Barbato Gavino, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S. Massese 1919 srl, il pagamento della somma complessiva di € 7.500,00, oltre interessi di mora e svalutazione, quale corrispettivo per il premio di tesseramento come pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti il 19.12.08 (erroneamente 2009 nell’accordo prodotto) per la stagione calcistica 2008/09. Il ricorrente, precedentemente esonerato dalla U.S. Massese, produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre veniva data puntuale conferma alla Segreteria del Collegio del deposito del predetto accordo da parte del competente Comitato. Per la Società convenuta, prima del formale invito a replicare, poi comunicato l’8.07.09  dalla Segreteria del Collegio alla Curatela della Società ormai fallita, rispondeva con  nota del 14.05.09 il Curatore fallimentare della U.S. Massese 1919 srl in persona del Dr. Massimiliano Tognelli il quale, prodotta la sentenza dichiarativa di fallimento ed espletate le comunicazioni di rito, con successiva del 1°.06.09, sempre inviata a questo Collegio chiedeva, dopo le ulteriori deduzioni svolte sempre nella citata nota, che venisse disposta, così testualmente “ l’improcedibilità di tutte le controversie in corso alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della Società, avvenuta il 21.04.09, nonché di tutte quelle intervenute successivamente a tale data” eccependo comunque, ai sensi della L.F. vigente, che la controversia, proprio in forza dell’intervenuta sentenza di fallimento,  era sottratta alla cognizione di qualsivoglia commissione in sede arbitrale per i noti effetti della procedura concorsuale, ove le pretese  creditorie vengono esaminate esclusivamente all’udienza di verificazione dello stato passivo.Le osservazioni svolte dalla Curatela appaiono ineccepibili sotto il profilo procedurale, con conseguente esclusione della cognizione della controversia a questo Collegio che però, se la Curatela ne farà richiesta, potrà senza dubbio trasmettere copia del fascicolo per l’esame della domanda proposta con il presente ricorso.

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Barbato Gavino contro l’U.S. Massese 1919 srl, dichiara non doversi procedere  perché incompetente a decidere sulla stessa.  La presente delibera è inappellabile.

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