F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009      VERTENZA:all.Giuseppe BARDI /  F.C. SPORTING GENZANO    ( 144/89 )     ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Seb

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

 

   VERTENZA:all.Giuseppe BARDI /  F.C. SPORTING GENZANO

   ( 144/89 )

 

  ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sebastiano SCARFATO

 

L’allenatore dilettante di III categoria Giuseppe BARDI, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 1° giugno 2009 avverso la Società F.C. SPORTING GENZANO  di Genzano di Lucania (PZ), integrando il primo ricorso in data 1° ottobre 2009 per correzioni contabili ed in data 14 ottobre 2009 per un’altra correzione contabile richiedendo il pagamento relativo al residuo delle rate scadute, per complessivi  € 4.500,00 per la stagione sportiva 2007/2008, come da accordo formalizzato il 23 luglio 2007 e depositato in data 30 luglio in complessivi € 7.500,00,  oltre gli interessi di mora. Richiede, altresì, il pagamento del rimborso di 1/5 del costo del carburante calcolato per n. 206 trasferimenti da Potenza a Genzano, distante Km 46, come da certificazione ACI allegata al ricorso, per un importo complessivo di € 5.150,00. La Società convenuta, ritualmente invitata con raccomandata  da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti dell’allenatore della squadra partecipante al Campionato di Eccellenza signor GIUSEPPE BARDI la Società F.C. SPORTING GENZANO nulla ha ritenuto di controbattere,  prende atto che la richiesta dell’istante è legittima; la domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento per quanto concerne l’obbligo della Società di corrispondere all’allenatore il residuo del rimborso annuo pattuito a titolo di premio di tesseramento.

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie totalmente il ricorso proposto dall’allenatore dilettante  Giuseppe BARDI e fa obbligo alla Società F.C. Sporting Genzano  di liquidare in favore del ricorrente la somma di  €  4.500,00,  a titolo di  compenso relativo alla stagione sportiva 2007/2008, oltre alla somma per accessori equitativamente calcolati nella misura di € 145,00;per quanto concerne il rimborso spese l’ammontare complessivo è stato calcolato, sulla base della documentazione allegata al ricorso,  in esatti € 4.738,00. L’importo complessivo ammonta ad 9.380,00 e verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla  data di effettivo soddisfo.La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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