F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009      VERTENZA:all. Manuela TESSE  / U.F.C. SEZZE   ( 121/89 )     ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

 

   VERTENZA:all. Manuela TESSE  / U.F.C. SEZZE

  ( 121/89 ) 

   ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Vittorio RUSSIANO

L’allenatrice dilettante Manuela TESSE, iscritta nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ricorre in  data 5 maggio 2009 avverso l’UFC SEZZE  di Sezze (LT),  richiedendo il pagamento relativo al totale pattuito per complessivi  € 7.800,00 per la stagione sportiva 2007/2008, come da accordo formalizzato e depositato, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.  La  società sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. prot. 121/89/4 del  5.05.2009 da parte della Segreteria di questo Collegio,  ha fatto pervenire in data 8 maggio 2009 

 una contestazione fatta all’allenatrice per mancata sua presenza dal 28 aprile 2009 all’8 maggio 2009 ed alla gara del 3 maggio 2009. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti dell’allenatrice della squadra partecipante al Campionato di Serie “B” Nazionale signora MANUELA TESSE, l’UFC SEZZE nulla ha ritenuto di controbattere, eccetto una contestazione relativa alla stagione sportiva 2008/2009 che non ha attinenza nella presente vertenza, prende atto che la richiesta dell’istante è legittima; la domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento per quanto concerne l’obbligo dell’UFC Sezze di corrispondere all’allenatrice il rimborso annuo pattuito a titolo di premio di tesseramento.

   P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie totalmente il ricorso proposto dall’allenatrice dilettante Manuela TESSE e fa obbligo all’UFC SEZZE di liquidare in favore della ricorrente la somma di €  7.800,00,  a titolo di  compenso relativo alla stagione sportiva 2007/2008, oltre alla somma per accessori equitativamente calcolati nella misura di € 254,00, per un ammontare complessivo di € 8.054,00. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla  data di effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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