F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009   VERTENZA:all. Matteo GALULLO / Polisportiva POZZUOLESE   ( 148/89 )   ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 9 giugno 2

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 21 Novembre 2009

  VERTENZA:all. Matteo GALULLO / Polisportiva POZZUOLESE

  ( 148/89 )

  ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

In data 9 giugno 2009 l’allenatore dilettante Galullo Matteo si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuta dalla società Polisportiva Pozzuolese, partecipante al campionato di seconda categoria, la somma di € 2.250,00 a saldo di quanto pattuito nel contratto, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società nel quale viene stabilito che per la conduzione della sua prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria lombardo, la Polisportiva Pozzuolese riconosce al tecnico Galullo Matteo un premio di tesseramento di € 3.000,00 da pagarsi in 4 rate mensili da €.750,00 cadauna alla scadenza dei mesi di ottobre,dicembre 2008, febbraio e maggio 2009.Dichiara di aver ricevuto solamente la prima rata del mese di ottobre di € 750,00 e di rimanere pertanto creditore delle altre 3 rate per un totale di €.2.250,00.Comunica inoltre di essere stato esonerato verbalmente in data 15 dicembre 2008, a mezzo telefonata, e di aver provveduto, il 20 dicembre, ad inviare alla società e agli organi federali competenti una lettera di preso atto della decisione del suo esonero e di rimanere a disposizione della società per la corrente stagione sportiva.Copia di tale scritto,unitamente a quella del contratto,viene allegata al ricorso. In data 9 luglio 2009 il Segretario del Collegio provvede a trasmettere con lettera raccomandata l’invito sia alla controparte che al ricorrente, qualora lo ritengano opportuno, ad inviare le proprie controdeduzioni rispettando i termini e le modalità previste dal regolamento  La risposta della Polisportiva Pozzuolese perviene al Collegio Arbitrale in data 22 luglio 2009. Nelle controdeduzioni la società afferma non veritiere le dichiarazioni dell’allenatore in merito al suo esonero ma, bensì, lo accusa di aver abbandonato spontaneamente la squadra e che la telefonata da lui ricevuta il 15 dicembre non era stata fatta per esonerarlo ma solamente come richiesta di restituzione delle chiavi dello spogliatoio. Dichiara di aver già corrisposto al tecnico 2 quote rispettivamente di €.750,00 e di €.500,00 e che pertanto, a seguito del suo comportamento, nulla gli è più dovuto di quanto stabilito nel contratto.  Con lettera raccomandata del 31 luglio 2009, indirizzata al Collegio Arbitrale ed alla Polisportiva Pozzuolese, il tecnico Galullo risponde alle controdeduzioni della società.  Ribadisce il fatto di essere stato esonerato telefonicamente il giorno 15 dicembre e di aver tempestivamente comunicato alla società ed ai vari organi competenti di aver preso atto della decisione del suo esonero. Inoltre,da parte della società al ricevimento di questa sua dichiarazione, non è stata fatta alcuna forma di contestazione.   Conferma di aver ricevuto solamente il pagamento della prima rata di €.750,00 e di rimanere pertanto creditore di quanto richiesto nel ricorso. Allega infine le dichiarazioni scritte di due dirigenti della società ai quali era stato comunicato il suo esonero. Il 2 settembre 2009 in uno scritto inviato al Collegio Arbitrale la società, oltre a non attribuire alcun fondamento alle dichiarazioni dei due dirigenti citati dal Galullo,conferma quanto riportato nelle sue controdeduzioni.In data 24 settembre la segreteria del Collegio richiede al Comitato Regionale Lombardia l’avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone risposta negativa.Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.La società infatti nulla ha ribattuto al momento di presa visione della comunicazione inviata dal Galullo in merito al suo esonero, né ha provveduto se lo riteneva un abbandono a comunicare agli organi competenti tale comportamento. Per tali motivi il tecnico deve essere considerato esonerato.Per quanto riguarda la parte economica nelle sue controdeduzioni la società dichiara di aver pagato al tecnico due quote: una €.750,00, riconosciuta anche dal tecnico, ed una di €.500,00 negata dal medesimo e non supportata da alcuna documentazione di avvento pagamento.  In merito al deposito del contratto non inviato al competente Comitato,si precisa che tale obbligo non è previsto per le squadre partecipanti ai campionati di seconda categoria.

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società Polisportiva Pozzuolese al pagamento a favore dell’allenatore Galullo Matteo della somma di € 2.250,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 31,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 2.281,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15  del CGS. 

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