F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009 VERTENZA: all. Giancarlo Sibilia  /  S.S. Villacidrese Calcio ( 9/78 ) ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e  Gianfranco Ricci Con ricorso del 2

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

VERTENZA: all. Giancarlo Sibilia  /  S.S. Villacidrese Calcio

( 9/78 )

ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e  Gianfranco Ricci

Con ricorso del 2 luglio 2007 l’Avv. Eduardo Chiacchio legale del Signor Giancarlo Sibilia allenatore professionista della prima squadra della S.S. Villacidrese Calcio, militante nel campionato Interregionale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha prestato la propria attività di allenatore per la predetta società nella stagione sportiva 2006/2007.

Nel ricorso il legale dell’allenatore nel precisare che, con regolare scrittura privata la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso globale annuo di € 20.000,00 (Ventimila/00) oltre ad una indennità di fine contratto di € 2.142,86 (Duemilacentoquarantadue/86) afferma che, alla data del ricorso, l’allenatore aveva percepito solo la somma di € 6.000,00 (Seimila/00) e che pertanto richiedeva il pagamento dei residuali € 16.142,86 (Sedicimilacentoquarantadue/86) oltre agli interessi maturati ed alla svalutazione monetaria.L’Avvocato della S.S. Villacidrese Calcio, invitata il 17 settembre 2007 dal Segretario del Collegio a fornire proprie controdeduzioni, con lettera del 25 settembre successivo, sottoscritta dal Presidente della Società, nel fornire la copia del contratto citato dal ricorrente, ha confutato il mancato pagamento di quanto dovuto all’allenatore ed ha prodotto fotocopia, di quattro assegni con cui era stato saldato il signor Sibilia e più precisamente:

Assegno n. 077330889-12 di € 10.000,00 – tratto sulla Banca di Sassari in data 11/09/2006 intestato a Giancarlo Sibilia;Assegno n. 077339376-10 di € 6.000,00 – tratto sulla Banca di Sassari in data 30/11/2006 intestato a Giancarlo Sibilia;Assegno n. 077339377-11 di € 6.000,00 – tratto sulla Banca di Sassari in data 30/12/2006 intestato a Giancarlo Sibilia;Assegno n. 077339378-11 di € 6.000,00 – tratto sulla Banca di Sassari in data 28/02/2007 intestato a Giancarlo Sibilia.

Dalla predetta documentazione peraltro si rileva che all’allenatore è stata erogata una somma di € 28.000,00 (Ventottomila/00) superiore di € 5.857,14 (Cinquemilaottocentocinquantasette/14) a quanto pattuito contrattualmente e di questa differenza il legale ne chiede la restituzione.

Il Comitato Interregionale, interpellato in merito dal Segretario del Collegio, ha trasmesso copia del contratto in argomento regolarmente depositato il 5 settembre 2006.L’avv. Chiacchio, con lettera del 12 ottobre 2007 ha affermato che una parte dei rimborsi citati dal legale della S.S. Villacidrese Calcio erano “pagamenti relativi al contratto stipulato tra le parti per la precedente stagione sportiva 2005/2006, in altra parte trattavasi di rimborsi per le ragguardevoli spese sostenute dal Sibilia per i viaggi dal suo domicilio fino alla sede di lavoro in Villacidro”. L’avvocato nel contestare la richiesta della società di chiedere la restituzione di quanto pagato in più, conferma quanto richiesto nel ricorso e nel contempo “chiede la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i dovuti approfondimenti ed accertamenti sulle inveritiere e dolose affermazioni della società convenuta in merito a presunti pagamenti per la stagione 06/07, mai effettuati al Sibilia”Il Collegio esaminata la documentazione ha ritenuto necessaria la convocazione delle parti per essere messo in grado di individuare a quale stagione sportiva andavano imputati gli assegni emessi a favore dell’allenatore.Nella riunione del 9 febbraio 2008 comparivano rispettivamente:

l’allenatore Giancarlo Sibilia accompagnato dal proprio legale Avv. Eduardo Chiacchio i quali, nel confermare quanto dedotto nel ricorso introduttivo, forniscono esclusivamente copia del contratto relativo alla stagione sportiva 2005/2006. In merito alle fotocopie degli assegni prodotte dalla controparte confermano che gli stessi si riferiscono tutti alla stagione sportiva 2005/2006 tranne l’ultimo di € 6.000,00 n. 77339378-11 del 28 febbraio 2007 da imputarsi alla stagione successiva 2006/2007. Fanno notare inoltre che la progressione numerica dei titoli da riferirsi alla stagione sportiva 2005/2006 fa facilmente intuire che gli stessi devono riferirsi ad un pagamento effettuato in un’unica soluzione. L’allenatore ha inoltre precisato che non era in possesso di ulteriore documentazione probatoria stante la bontà dei rapporti improntati in una reciproca fiducia protrattasi per ben cinque stagioni sportive;

l’Avv. Avino presente quale procuratore speciale del Presidente della S.S. Villacidrese Calcio signor Siro Marroccu, il quale produce anche lui il contratto relativo alla stagione sportiva 2005/2006 unitamente a n. 5 fotocopie di assegni bancari di vari importi tratti sull’Istituto Bancario San Paolo di Torino e tutti intestati al signor Giancarlo Sibilia  sottoscritti dallo stesso in date diverse e più precisamente:

Assegno n. 3129700584-10 di € 4.000,00 - senza data, sottoscritto per ricevuta il 17/02/2006;Assegno n. 3129704591-00 di € 5.000,00 - senza data, sottoscritto per ricevuta il 12/04/2006;Assegno n. 3129706647-02 di € 4.500,00 - del 28.07.2006 sottoscritto per ricevuta il 16/09/2006;Assegno n. 3129706648-03 di € 4.500,00 – del 16.06.2006 sottoscritto per ricevuta il 16/09/2006;Assegno n. 3112778094-10 di € 3.700,00 - senza data, sottoscritto per ricevuta il 23/12/2006.

Il Collegio ha disposto la consegna delle copie degli assegni al ricorrente Giancarlo Sibilia e di assegnare alle parti un termine sino al 29 febbraio 2008 per memorie illustrative, con obbligo di scambio delle stesse anche via fax e depositando, nei medesimi termini, i rispettivi originali presso la Segreteria del Collegio.

Con nota inviata via fax in data 29 febbraio 2008 l’avv. Chiacchio, legale dell’allenatore Giancarlo Sibilia, conferma quanto esposto nel ricorso e quanto asserito verbalmente nell’audizione del 9 febbraio precedente affermando, tra l’altro, che trattandosi di assegni privi di data gli stessi erano “assolutamente sforniti della benché minima valenza probatoria ai fini della controversia di cui è causa, né come innanzi eccepito, è riferita la stagione a cui sono attribuiti i titoli”. Formulava inoltre un’altra perplessità considerato che i documenti depositati durante l’audizione “sarebbero firmati dal Sibilia, mentre quelli allegati alla memoria ex adverso notificata il 25/09/07 per presunti pagamenti riferiti alla vertenza de qua, non recano alcuna sottoscrizione dell’allenatore assistito” e pertanto non possono essere riconducibili a pagamenti relativi alla stagione sportiva 2006/2007.Il legale afferma inoltre che l’istanza di richiedere l’intervento della Procura Federale per l’accertamento dei fatti da parte del signor Sibilia è un’ulteriore prova della fondatezza della sua domanda.L’avvocato Avino, con fax del 3 marzo 2008 contesta nuovamente le pretese dell’allenatore e facendo leva sulle date riportate sugli assegni di cui alle prime controdeduzioni e su quelle apposte a mano per ricevuta dal signor Sibilia sulle fotocopie dei cinque assegni dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino conferma l’esatta imputazione degli importi erogati rispettivamente alle stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007. La circostanza poi che per gli assegni relativi alla stagione sportiva 2006/2007 non sia stata richiesta la sottoscrizione dell’allenatore per ricevuta, come invece avvenuto per gli altri successivamente prodotti, deriva dal fatto che nei primi titoli era stata apposta la data all’atto dell’emissione e pertanto erano facilmente riconducibili alla stagione sportiva a cui facevano riferimento.Il Collegio, considerata l’importanza di individuare, ai fini della decisione, l’esatta imputazione dei pagamenti effettuati alle stagioni sportive 2005/2006 o 2006/2007, in data 10 aprile 2008 ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per gli accertamenti di competenza.La Procura Federale, effettuate le opportune indagini e sentiti personalmente sia l’allenatore signor Giancarlo Sibilia sia il Presidente della S.S. Villacidrese Calcio Signor Siro Marroccu, in data 20 aprile 2009 ha redatto una relazione che è stata poi trasmessa a questo Collegio. Da quanto affermato nel predetto documento, al secondo capoverso della pagina 4, viene fra l’altro evidenziato che “il Presidente della SS Villacedrese alla luce di quanto emerso non ha dimostrato che la somma richiesta dal Sibilia di € 16.142,86 sia riconducibile alla Stagione Sportiva 2006/2007 e non come lamentato da quest’ultimo alla stagione sportiva 2005/2006” inoltre nella pagina successiva viene espressamente dichiarato che” alla luce di quest’ultima documentazione non vi è alcuna prova che i suddetti assegni siano riferibili alle spettanze contrattuali del Sibilia per la Stagione Sportiva 2006/2007” viene affermato inoltre che “ al riguardo lo scrivente evidenzia che gli stessi assegni non riportano alcuna data di emissione e in conseguenza di ciò la firma apposta per accettazione e quietanza dal Sibilia non è riconducibile alla data di emissione degli stessi titoli”.Copia della Relazione è stata in data 19 ottobre 2009 trasmessa alle parti perché le stesse potessero formulare eventuali osservazioni.La S.S. Villacidrese Calcio, con raccomandata del 26 ottobre 2009, nel confermare di aver adempiuto completamente a quanto stabilito nell’accordo economico in discussione (stagione sportiva 2006/2007) ritiene “assolutamente non condivisibili” le conclusioni a cui è pervenuta la Procura Federale. L’Avv. Chiacchio, legale del signor Sibilia, invece con raccomandata del 30 ottobre 2009, conferma quanto richiesto nel ricorso introduttivo avvalorato, a suo dire, da quanto appurato dall’Organo Federale.Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto affermato nella relazione della Procura Federale e considerato che la differenza pagata in più può essere ascritta, come ammesso dal Presidente della S.S. Villacidrese Calcio signor Siro Marroccu al Collaboratore della Procura Federale, a risarcimento dell’esonero ed al mancato versamento di contributi previdenziali, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M.il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S. Villacidrese Calcio di corrispondere all’allenatore signor Giancarlo Sibilia la complessiva somma di € 17.353,66 (diciassettemilatrecentocinquantatre/66) e più precisamente quanto ad € 16.142,86 (sedicimilacentoquarantadue/86) a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007, e quanto ad € 1.210,80 (milleduecentodieci/80) per gli interessi legali equitativamente calcolati.

Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

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