F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009 VERTENZA: all. Mario MARLETTA / A.C.D. SPORTING MISTERBIANCO ( 156/89 ) ARBITRI :sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI L’allenatore di Base Mario MARLETTA,

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

VERTENZA: all. Mario MARLETTA / A.C.D. SPORTING MISTERBIANCO

( 156/89 )

ARBITRI :sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

L’allenatore di Base Mario MARLETTA, regolarmente iscritto nell’Albo della F.I.G.C., con ricorso del 27/06/2009, adiva questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società Coemi Misterbianco, attualmente A.C.D. Sporting Misterbianco, nella stagione sportiva 2007/2008, come allenatore della squadra Juniores del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. – F.I.G.C.- Nel sopracitato ricorso l’allenatore ha comunicato che, con accordo tipo Società della L.N.D. e Allenatori Dilettanti del 13/10/2007,la società Coemi Misterbianco si era impegnata di corrispondergli quale premio di tesseramento la somma di € 4.000,00=, ripartita in quattro rate di € 1.000,00 cadauna ed aventi scadenze al 30/10 e 30/12/2007 e 30/01 e 30/03/2008. Il ricorrente, pertanto, ha chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società Sporting Misterbianco di corrispondergli la somma di € 4.000,00 (l’intero importo pattuito) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.La Società A.C.D. Sporting Misterbianco, per il tramite del suo Presidente, avuto comunicazione del ricorso prodotto dal Marletta, fa pervenire a questo Collegio una lettera in cui, nel rappresentare l’acquisizione della Società Coemi Misterbianco, avvenuta nel mese di giugno 2008, comunica di non aver avuto conoscenza del contratto in questione e di pendenze economiche nei confronti del signor Mario Marletta. Inoltre, fa notare che nel contratto allegato al ricorso non risulta alcuna firma del Presidente della Società Coemi Misterbianco.Con comunicazione del 3/08/2009, il ricorrente Mario Marletta replica alle controdeduzioni della A.C.D. Sporting Misterbianco precisando che egli ha prodotto copia del contratto in suo possesso che per negligenza non era stata firmata dal Presidenete. Comunica, altresì, che il Collegio Arbitrale operando un accertamento presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. avrebbe potuto riscontrare il deposito del contratto recante la firma del Presidente sig. ORLANDO Antonino.  Nessuna osservazione è pervenuta alla Segreteria di questo Collegio a seguito della raccomandata del 9/07/2009, con la quale venivano richieste alla Società A.C.D. Sporting Misterbianco le proprie controdeduzioni ed al ricorrente le eventuali osservazioni.Con fax del 24/09/2009, indirizzato al Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., il Segretario del Collegio richiedeva la conferma del deposito del contratto e la data in cui ciò era avvenuto. Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. in data 29/09/2009, ha comunicato l’avvenuto deposito del contratto e trasmetteva copia dello stesso, firmato dal solo allenatore e recante solo il timbro della Società Coemi Misterbianco, senza la firma del Presidente, nonché copia di richiesta tesseramento del tecnico ricorrente, per la stagione sportiva 2007/2008, sottoscritta in data 13/10/2007, dall’allenatore Marletta e dal Presidente Orlando.In ordine ai fatti soprarichiamati appare evidente che la mancata firma del Presidente Orlando Antonino è da ritenere come pura distrazione tenuto conto che nello spazio riservato alla “Società” è stato apposto il timbro della stessa.Inoltre, nella stessa giornata in cui è stato sottoscritto l’accordo tra le parti, è stato anche compilato il modulo di richiesta tesseramento del tecnico Marletta Mario, per cui tale fatto non può che rafforzare la tesi che il ricorrente ha svolto effettivamente l’attività di allenatore per la Società Coemi Misterbianco nella stagione sportiva 2007/2008 e che il contratto depositato devva essere effettivamente compilato dalle parti e che solo per pura distrazione sottoscritta dal solo allenatore.Appare irrilevante che la Società subentrante (giugno 2008) a quella in cui si fa riferimento nell’accordo non era a conoscenza di ciò e che il ricorrente non avesse avuto l’importo pattuito nello stesso.Questo Collegio, pertanto, ritiene che il ricorso proposto dal ricorrente è meritevole di accoglimento.

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie la domanda proposta dal ricorrente Mario Marletta contro la Società A.C.D. MISTERBIANCO e condanna quest’ultima al pagamento di €. 4.000,00, oltre ad € 60,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.060,00.Dalla data della decisione e fino alla data dell’effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S.-

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