F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009 VERTENZA: all. Giovanni PRIOLA / A.S.D. Femminile CAGLIARI ( 159/89 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI Con ric
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009
VERTENZA: all. Giovanni PRIOLA / A.S.D. Femminile CAGLIARI
( 159/89 )
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 25 giugno 2009 l’allenatore di base Priola Giovannni ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè fosse fatto obbligo all’ A.S.D. FEMMINILE CAGLIARI, partecipante al Campionato Regionale di serie C femminile, di pagare la somma di euro 7.200,00 quale premio tesseramento, oltre al rimborso spese per viaggi dovuti, rivalutazione monetaria e interessi di mora per ritardato pagamento. A sostegno della sua richiesta produce copia dell’accordo economico stipulato tra le parti in data 6.11.2008 regolarmente depositato che prevede un premio di tesseramento complessivo di euro 7.200,00 da pagarsi in tre soluzioni: di euro 2.400,00 con scadenza 31.12.2008; 15.02.2009 e 15.04.2009 in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal 18.09.2008 fino al 30.05.2009. Il 9 luglio 2009 la Segreteria di questo Collegio ha richiesto alle parti di produrre le proprie controdeduzioni. Deduceva la Società che aveva firmato l’accordo di 7.200,00 euro sotto la pressione di alcuni genitori e del tecnico per evitare lo smantellamento della squadra, senza sapere che nella serie “C” femminile esiste un premio massimo di 3.000,00 euro. Si precisa anche che confidando nella buona fede del tecnico nel mese di dicembre veniva elargita una somma di 700,00 euro senza purtroppo il rilascio di ricevuta firmata. Si segnala inoltre il comportamento scorretto del signor Priola, il quale dopo la rinuncia all’offerta economica della società (3.000,00 euro più euro 1.000,00 come rimborso spese) che ha portato alla rinuncia del tecnico per la stagione successiva non potendo la società garantire le cifre richieste,il signor Priola ha organizzato una riunione di disturbo chiedendo di seguirlo nella nuova Società. Successivamente proponeva di rinunciare all’ingaggio in cambio dello svincolo di 16 atlete, dopo aver accettato tale proposta il 2.07.2009 arrivava una lettera raccomandata con la quale richiedeva la somma a lui dovuta. Ci sono stati altri comportamenti scorretti che si sono conclusi dietro istigazione del signor Priola con la perdita di 16 atlete che preferiscono giocare in campionati alternativi, non organizzati dalla FIGC, mettendo in tal modo la Società in seria difficoltà per la sua rifondazione, vista la passione e gli sforzi economici intrapresi e mirati a far crescere il calcio femminile. Conclude le controdeduzioni facendo presente di essere disponibili per essere sentiti personalmente insieme a testimoni per chiarire ulteriormente il comportamento del signor Priola. In data 21 luglio 2009 l’allenatore rispondeva alle note difensive della Società ribadendo di non aver ricevuto alcuna somma da parte della Società, di non aver rilasciato alcuna ricevuta e che l’importo di euro 7.200,00 è comprensivo del rimborso spese per viaggi da Quartu S.E. a Cagliari/Pirri per tre allenamenti settimanali più le gare domenicali oltre le spese affrontate per tre settimane di preparazione precampionato dal 18.09.2008. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene che non possono essere prese in considerazione le osservazioni della Società tenuto conto che per la somma di 700,00 euro che questa avrebbe anticipato al signor Priola non è stata emessa ricevuta quindi non c’e la prova documentale di tale operazione, tenuto conto anche che l’allenatore afferma di non averla ricevuta. Per quanto concerne la richiesta di 7.200,00 euro quale premio tesseramento rimborso spese considerato che la Società non ha provveduto al pagamento alle scadenze prefissate con l’accordo economico stipulato tra le parti il 6.11.2008 regolarmente depositato presso il Comitato Regionale e visto che non ha dato giustificazioni apprezzabili di tale mancato pagamento il Collegio ritiene che l’accordo debba essere onorato nei termini stabiliti con la scrittura privata stipulata tra le parti. Circa le lamentele espresse dalla società nelle controdeduzioni, si precisa che le stesse vanno rivolte ad altri organi federali competenti.
P.Q.M.
Il Collegio in accoglimento del ricorso fa obbligo all’ A.S.D. FEMMINILE CAGLIARI di corrispondere all’allenatore Giovanni PRIOLA la somma di euro 7.200,00 oltre gli interessi legali dal 25 giugno 2009 fino all’effettivo soddisfo pari ad euro 90,00 per un totale di euro 7.290,00. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.