F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009   VERTENZA:A.S.D. FORTITUDO Calcio Femminile / all.Franco FERRARI   ( 151/ 89 )   ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA In data 8

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

  VERTENZA:A.S.D. FORTITUDO Calcio Femminile / all.Franco FERRARI

  ( 151/ 89 )

  ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

In data 8/06/2009 perveniva a questo Collegio lettera dell’A.S.D. Fortitudo Calcio Femminile, partecipante al campionato di Serie A/2 Calcio Femminile,che evidenziava la volontà della stessa società di non pagare la quarta rata dell’accordo economico stipulato con l’allenatore Franco Ferrari in data 1/07/2008. e depositato.Tale decisione,secondo la società stessa,era scaturita dal fatto che l’allenatore dalla data del 2/04/2009 non avrebbe più presenziato agli allenamenti e alle restanti partite di campionato nel numero di quattro(Montale,Mozzanica,Gardige,Como)ritenendosi esonerato verbalmente nella riunione tenuta in data 1/04/2009,riunione convocata dalla società per chiarimenti  con lo stesso e non per l’esonero.Nella lettera inviata in data 8/06/2009 la società allegava due raccomandate,una con data 6/04/2009 e l’altra con data 4/05/2009,con le quali chiedeva per iscritto le motivazioni dell’atteggiamento del Ferrari.Nel frattempo la società pagava al Ferrari la terza rata dell’accordo economico in data 8/04/2009.In data 25/05/2009 il Ferrari rispondeva alla società con raccomandata,ribadendo la sua tesi dell’esonero verbale(all’uopo avrebbe portato testimoni)chiedendo inoltre il pagamento della quarta rata,in caso contrario avrebbe agito di conseguenza,informando gli organi competenti.Il Collegio,visti i documenti pervenuti,chiedeva con raccomandata le controdeduzioni al Ferrari.In data 5/10/2009 il Ferrari faceva pervenire al Collegio una lettera nella quale evidenziava il fatto di non voler contatti anche solo epistolari con la società controparte(ed in particolare con il prof.Boni)ritenendo la stessa colpevole di una vendetta ai suoi danni.Nelle controdeduzioni il Ferrari non chiariva sull’esonero verbale e non giustificava la mancata lettera di risposta all’esonero verbale.Nello stesso tempo non perveniva al Collegio da parte del Ferrari nessuna richiesta di pagamento.Il Collegio Arbitrale,visti i documenti allegati,ritiene il ricorso proposta dalla società ASD FortitudoC.F. meritevole di accoglimento,poichè la società ha fatto del tutto per garantire la prosecuzione del rapporto con il Ferrari.Il tutto si evince leggendo le due raccomandate spedite al Ferrari e con il pagamento della terza rata ,mentre il Ferrari nelle controdeduzioni giustifica il tutto come una ripicca personale tra lui e il prof. Boni.

 

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie la richiesta dell’A.S.D.FORTITUDO Calcio Femminile.La presente delibera è inappellabile.

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