F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009   VERTENZA:all.Marco CHELLINI / S.S. GREVIGIANA A.S.D.    ( 152/89 )   ARBITRI:sigg.Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 12 gi

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

  VERTENZA:all.Marco CHELLINI / S.S. GREVIGIANA A.S.D.

   ( 152/89 )

  ARBITRI:sigg.Angelo AGUS e Antonio BARATTA

Con ricorso del 12 giugno 2009 l’allenatore Chellini Marco,iscritto nei ruoli del S.T.federale,ha adito questo Collegio affinché,previo accertamento della fondatezza della propria richiesta,dichiari l’obbligo per la convenuta S.S.  A.S.D.Grevigiana(che gli aveva affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2008/09,partecipante al campionato di 1° categoria regionale toscana)di corrispondergli la somma di € 4.800,oo oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.Tale somma è la rimanenza dei ratei pattuiti nella scrittura privata redatta in data 10/09/2008 con scadenze mensili di € 800,oo a partire dal mese di Settembre 2008 fino a Maggio 2009 per un totale complessivo di € 7.200,oo.L’allenatore dichiara che la società ha onorato il suo impegno fino a Novembre 2008,inoltre dichiara di essere stato esonerato in data 9/05/2009.A sostegno della sua richiesta il ricorrente produce copia della scrittura privata,nota riscontro esonero,copie raccomandate inviate.Il 9/07/2009la Segreteria di questo Collegio ha chiesto alla società,qualora lo ritenesse,di presentare le proprie controdeduzioni e il 24/09/2009 richiedeva al C.R.Toscana l’avvenuto deposito dell’accordo economico.Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società nulla ha ritenuto di controdedurre,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.Al ricorrente va riconosciuta la somma di € 4.800,oo più gli interessi equitativamente calcolati.Nulla viene riconosciuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da prassi del Collegio.

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Chellini Marco e dichiara l’obbligo alla S.S. A.S.D.Grevigiana di corrispondergli la somma di € 4.800,oo più gli interessi equitativamente calcolati.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it