F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009   VERTENZA:all. Salvatore CIOTTA  /  U. S. MONTELEONE    ( 158/89 )   ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI L’all

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

  VERTENZA:all. Salvatore CIOTTA  /  U. S. MONTELEONE

   ( 158/89 )

  ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI

L’allenatore dilettante di 3^ categoria signor Salvatore Ciotta con ricorso del 29 giugno 2006 ha adito questo Collegio Arbitrale per farsi riconoscere il pagamento di euro 2.000,00 quale residue delle rimanenti quattro rate dell’accordo economico stipulato in data 18 luglio 2008. A sostegno della richiesta produce copia della scrittura privata stipulata tra le parti con la quale il signor Ciotta si impegnava per la stagione sportiva 2008/2009 ad allenare la squadra di calcio U.S. Monteleone di Puglia partecipante al campionto regionale di 2^ Categoria, la società si impegnava a corrispondere la somma onnicomprensiva di 5.000,00 euro così ripartita: euro 2.000,00 alla firma del contratto la rimanenza in sei rate da 500,00 euro cadauna con scadenza 30.11.2008; 20.12.2008; 31.01.2009; 28.02.2009; 31.03.2009 e l’ultima al termine della stagione sportiva 2008/2009. La Segreteria con nota del 9 luglio 2009 invitava le parti a produrre proprie controdeduzioi e con nota 24 settembre 2009 diretta al C.R. Puglia si chiedeva di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico. Il Collegio esaminata la documentazione osserva che da una nota del Presidente della Società si deduce che copia della scrittura privata di affidamento della conduzione tecnica della squadra è stata inviata in data 16 luglio 2008. In merito alla controversia economica il Collegio ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento non avendo l’Unione Sportiva Monteleone seppur regolarmente invitata, risposto alla richiesta del signor Ciotta.

  P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Salvatore Ciotta ed obbliga la Società UNIONE SPORTIVA MONTELEONE al pagamento della somma di euro 2.000,00. La presente delibera è inappellabile ed  immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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