F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009 VERTENZA:all.Santino NUCCIO / G.S.D. ENNA Calcio ( 161/89 ) ARBITRI:sigg.Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 30/06/2009
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009
VERTENZA:all.Santino NUCCIO / G.S.D. ENNA Calcio
( 161/89 )
ARBITRI:sigg.Angelo AGUS e Antonio BARATTA
Con ricorso del 30/06/2009 l’allenatore professionista Santino Nuccio,iscritto nei ruoli del S.T.federale,ha adito questo Collegio affinché,previo accertamento della fondatezza della propria richiesta,dichiari l’obbligo per la convenuta G.S.D.Enna Calcio(che gli aveva affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2008/09,partecipante al campionato regionale di Eccellenza siculo),di corrispondergli la somma di € 10.379,oo oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.La società convenuta veniva invitata dalla Segreteria del Collegio a controdedurre,qualora lo avesse ritenuto,con nota del 9/07/2009.Il 20/07/2009 il G.S.D.Enna Calcio confermava quanto affermato dal ricorrente in merito alla cifra dovutagli,precisando di avergli corrisposto € 14.621,oo e di avere ancora un debito di € 10.379,oo meno € 356,80 di un buono speso a nome della società presso un negozio di articoli sportivi,di cui allega ricevuta,per l’acquisto di n.tre paia di scarpe.Il 24/09/2009 la Segreteria di questto Collegio richiedeva al C.R.Sicilia l’avvenuto deposito dell’accordo economico. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Al ricorrente va riconosciuta la somma di € 10.379,oo più gli interessi equitativamente calcolati,mentre la richiesta della società,riguardante il ritiro di attrezzatura sportiva presso il negozio Moda Sport,non può essere accolta in quanto per espletare il proprio incarico di allenatore il signor Santino Nuccio aveva bisogno del materiale tecnico,di cui si deve normalmente far carico la società,per tutti i suoi tesserati. Nulla viene riconosciuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da prassi del Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Santino Nuccio e dichiara l’obbligo al G.S.D.Enna Calcio di corrispondergli la somma di € 10.379,oo più gli interessi equitativamente calcolati.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.