F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 14/01/2010  (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERINO EZEQUIEL TURIENZO JIMENES (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Cavese 1919 Srl)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 14/01/2010

 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERINO EZEQUIEL TURIENZO JIMENES (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Cavese 1919 Srl), SERGIO LEONI (Segretario Generale della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) E DELLA SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 SpA (nota n. 3405/618pf09-10/SP/blp del 15.12.2009).

Con provvedimento del 15 dicembre 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione, il calciatore Sig. Federico Ezequiel Turienzo Jimenes e il Sig. Sergio Leoni (Segretario Generale della Salernitana Calcio 1919 Spa), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per avere sottoscritto dichiarazioni rivelatesi non veritiere, nonché la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, a titolo di responsabilità diretta, a seguito della violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS. Il solo Sig. Turienzo Jimenes ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva con la quale, in sintesi, viene contestato il deferimento sulla base del fatto che il calciatore avrebbe sottoscritto l’accordo per la risoluzione del contratto, in data 30.1.09, senza la dovuta attenzione, confidando che, pur nel dichiarare di non avere più nulla a pretendere nell’ambito del rapporto contrattuale intercorso con la Salernitana, avrebbe comunque ancora avuto diritto a percepire gli emolumenti relativi ai due ultimi mesi di vigenza dell’obbligazione (dicembre 2008 e gennaio 2009). Scoperto in seguito, invece, che la Società non lo avrebbe più retribuito, impugnava ex art. 2113 c.c. la detta risoluzione tramite ricorso al Collegio Arbitrale che condannava la Salernitana al versamento di quanto ancora dovuto al suo calciatore. Per la difesa del Turienzo Jimenes, pertanto, l’esercizio di un proprio diritto rende impunibile la contestata violazione disciplinare e conclude, pertanto, con la richiesta di assoluzione o, in subordine, di applicazione di sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giua, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Turienzo Jimenes: € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;

- per il Sig. Sergio Leoni: € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;

- per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa: € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Per i deferiti sono comparsi l’Avv. Calcagno, per il Sig. Turienzo Jimenes, e il Prof. Avv. Amatucci, per la Salernitana e per il Sig. Leoni. La difesa del calciatore si è riportata alla propria memoria e alle conclusioni già rassegnate; la difesa della Società e del Sig. Leoni, evidenzia, sostanzialmente, come non sia stata posta in essere alcuna dichiarazione non veritiera, colpevole di sanzione, nel citato atto di risoluzione contrattuale fra le parti, e pertanto, specificando inoltre che il Sig. Leoni era un mero delegato ad negotia, concludendo con la richiesta di assoluzione dei prevenuti. I motivi della decisione La Commissione, al termine della propria attività istruttoria, esaminati gli atti e ascoltata le parti presenti, rileva quanto segue: Risulta effettivamente per tabulas che il Sig. Leoni, nella sua qualità, abbia sottoscritto, col calciatore Turienzo Jimenes, atto di risoluzione consensuale del contratto economico in data 30.1.09. In tale accordo si stabiliva che le parti non avevano più nulla reciprocamente a pretendere relativamente al rapporto lavorativo intercorso, con specifico riferimento agli aspetti economici e disciplinari. E’ tuttavia emerso, in sede del successivo lodo arbitrale, cui è ricorso il calciatore per ottenere la condanna della Società Salernitana al pagamento di quanto a lui ancora dovuto, che effettivamente la Società aveva omesso di versare al proprio giocatore il corrispettivo relativo alle ultime due mensilità antecedenti l’avvenuta nota risoluzione contrattuale. Tale comportamento integrerebbe, secondo la Procura, gli estremi della violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede previsti dall’art. 1, comma 1, CGS, per avere dunque le parti sottoscritto dichiarazioni non veritiere, all’interno dell’accordo di risoluzione contrattuale e, in particolare, per aver dichiarato di nulla avere più reciprocamente a pretendere, nonostante invece, successivamente, sarebbe emerso ancora un debito della Società nei confronti del suo ex giocatore. I citati documenti sono stati acquisiti nel corso dell’indagine della Procura e risultano allegati agli atti. Pare a questa Commissione, tuttavia, che fosse nella piena disponibilità delle parti addivenire ad una transazione tramite la nota risoluzione contrattuale. Ebbene in detto atto, del 30.1.09, a fronte della rinuncia economica da parte del calciatore degli emolumenti, la Società liberava il calciatore dal vincolo contrattuale consentendogli di stipulare nuovi accordi con altre squadre, inserendo la clausola di “non aver nulla a pretendere l’una dall’altra per tutti i titoli derivanti dal rapporto de quo con espresso riferimento agli aspetti economici e disciplinari”. Dal fatto che poi il calciatore, successivamente, abbia voluto impugnare l’atto, per ottenere il pagamento di due residue mensilità, non si può certo dedurre, a posteriori, che la risoluzione contenesse dichiarazioni non conformi al vero e, come tali, sanzionabili. Semplicemente una parte, il calciatore, ha ritenuto, melius re perpensa, di dover impugnare, in un secondo momento, l’accordo sottoscritto ex art. 2113 c.c. Il dispositivo Per tali motivi questa Commissione delibera, per i fatti su esposti, di assolvere dagli addebiti loro ascritti tutti i prevenuti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it