F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 14/01/2010 (135) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD PRO CERCEMAGGIORE (ammenda € 300,00), EMESSA A SEGUITO DI P

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 14/01/2010

(135) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD PRO CERCEMAGGIORE (ammenda € 300,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 54 del 27.11.2009).

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, con decisione pubblicata il 27 novembre 2009, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale, comminava al calciatore Giordano Alberto la sanzione della squalifica per due giornate, al Presidente pro tempore all’epoca dei fatti della Società AS Pro Cercemaggiore Sig. Zurlo Francesco la sanzione della inibizione per venti giorni, alla Società AS Pro Cercemaggiore l’ammenda di € 300,00 per responsabilità diretta ed oggettiva. Il deferimento di cui sopra si fondava sul fatto che la Società AS Pro Cercemaggiore nella gara ASD San Giacomo Basso Molise – AS Pro Cercemaggiore del 6 gennaio 2008 Campionato Promozione aveva utilizzato il calciatore Alberto Giordano in costanza di tesseramento per altra Società e che si trovava quindi in posizione irregolare. Le violazione ascritte ai deferiti si riferivano per il calciatore Giordano Alberto agli artt. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 7, primo comma e 16, Statuto Federale e 10, commi 2 e 4, CGS, 1 comma 3 CGS; per il Presidente Zurlo Francesco agli artt. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 7, primo comma e 16, Statuto Federale, 10, comma 2, CGS e 61, NOIF; per la Società AS Pro Cercemaggiore all’art. 4, commi 1 e 2, CGS. Ulteriore motivo di deferimento del calciatore Giordano era dipeso dalla circostanza che egli, per quanto regolarmente convocato, non si era presentato innanzi l’Organo inquirente. Avverso la decisione di primo grado, limitatamente alla sanzione inflitta alla Società ASD Pro Cercemaggiore, ricorre la Procura Federale, lamentando la mancata irrogazione a carico della stessa Società di un punto di penalizzazione in classifica, previsto dall’art. 10, comma 8, parte seconda, CGS, in relazione all’art. 18, comma 1 lettera G), CGS, già richiesto dall’Organo requirente in sede di discussione del deferimento. Resiste al ricorso la Società ASD Pro Cercemaggiore con memoria 11 gennaio 2010, chiedendo anch’essa la revoca della decisione ovvero, in subordine, la sua conferma, deducendo di aver subìto già il danno della perdita della gara per 0 a 3 comminatale dal Giudice Sportivo ed adducendo l’assoluta buona fede del suo comportamento, atteso che il calciatore Giordano Alberto era risultato vincolato proprio per la Società antagonista ASD San Giacomo Basso Molise e che, se tale circostanza le fosse stata nota, non lo avrebbe tesserato, né tantomeno utilizzato nella gara di cui trattasi. Ha altresì dedotto l’inapplicabilità dell’art. 18, comma 1 lettera G, CGS, in quanto la penalizzazione di uno o più punti in classifica poteva comminarsi per essere scontata o nella stagione sportiva 2007/2008 nella quale l’evento era maturato, oppure in quella successiva 2008/2009, ma non nell’attuale. All’udienza odierna la Procura Federale, comparendo, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per la Società resistente. Il ricorso è fondato. L’art. 10, comma sesto, secondo inciso, CGS, prevede che alle medesime sanzioni indicate ai commi 8 e 9 dello stesso articolo soggiacciano le Società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Il comma 8 prevede che, nella ipotesi in cui venga contestata alla Società la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma secondo, CGS il fatto è punito, a seconda della gravità, ai sensi dell’art. 18, comma 1, CGS con le sanzioni delle lettere C (ammenda con diffida), G (penalizzazione di uno o più punti in classifica), H (retrocessione all’ultimo posto in classifica), I (esclusione dal campionato di competenza). Se viene contestata alla Società la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma primo, CGS, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni sopra evidenziate, ad esclusione di quella della lettera C (ammonizione con diffida). È evidente che la Commissione Disciplinare Territoriale, sanzionando la Società deferita con la sola ammenda, sia scesa al di sotto del minimo edittale (lettera C: ammenda con diffida), così disattendendo l’intera normativa. L’eccezione della Società ASD Pro Cercemaggiore che la penalizzazione del punto in classifica non potrebbe essere applicata essendo trascorsa la stagione sportiva successiva a quella della commessa violazione non ha pregio, ove si consideri che il deferimento della Procura Federale, datato 7 ottobre 2009, è stato introdotto nella stagione sportiva 2008/2009 e che la sanzione richiesta può essere applicata nella corrente stagione sportiva 2009/2010 in forza del principio dell’afflittività della sanzione stessa, a cui si ispira anche la lettera G, art. 18, CGS. P.Q.M. a parziale modifica della decisione della Commissione Disciplinate Territoriale come in epigrafe descritta, irroga alla Società ASD Pro Cercemaggiore la penalizzazione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, confermando per il resto la decisione stessa

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it