F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 01 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 2) RICOR
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 01 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
2) RICORSO CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARGIOLAS FABIO SEGUITO GARA L’AQUILA/CIVITANOVESE DEL 20.9.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 44 del 23.9.2009)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, premesso che la Civitanovese Calcio ha fondato le proprie richiesta di revoca o riduzione del provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo, contenuto e motivato nel Com. Uff. n. 44 del 23.9.2009, con il quale ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Argiolas Fabio, sostenendo che il proprio tesserato non ha mai profferito frasi offensive nei confronti del Direttore di Gara ma ha solo usato toni alterati nel momento di chiedere, allo stesso, spiegazioni circa il motivo dell’espulsione di un proprio compagno di squadra. Tanto premesso, la Corte osserva che gli episodi contestati al calciatore Argiolas, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara cha formano, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) C.G.S. fonte di prova privilegiata. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio tesserato. Pertanto gli episodi illeciti, di cui si è reso responsabile lo Argiolas, nei confronti dell’Arbitro, sono stati correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
