F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 01 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO F
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 01 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO F.C. TURRIS 1944 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE D PIANURA/TURRIS DEL 30.8.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 02.09.09)
Durante la gara del 30.8.2009 Pianura/Turris - a partire dal 39° del secondo tempo e fino al termine - uno dei collaboratori dell’arbitro veniva fatto oggetto, da parte dei sostenitori della società Turris, di minacce ed insulti e veniva colpito altresì da sputi e getti d’acqua; nell’occasione veniva poi colpito da piccoli oggetti senza riportare alcuna conseguenza fisica. Il Giudice Sportivo competente (cfr. Com. Uff. n. 7 del 2.9.2009) comminava € 1.500,00 di ammenda oltre alla diffida alla predetta società. In data 8.9.2009 la società Turris proponeva reclamo evidenziando come lo stadio di Pianura, ove si era svolto l’incontro, aveva delle difficoltà strutturali di tanto che era stato possibile utilizzarlo grazie ad una serie di deroghe concesse dagli organi federali, essendo piccolissima la distanza fra il terreno di giuoco e gli spalti, di tanto che sarebbe stato impossibile evitare che le eventuali intemperanze del pubblico non raggiungessero i loro obiettivi. Chiedeva pertanto la riforma della decisione limitatamente alla diffida. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che l’assistente dell’arbitro è stato colpito da piccoli oggetti, da sputi e da getti d’acqua e che al suo indirizzo i tifosi della Tirris hanno lanciato numerose invettive. La circostanza che una distanza maggiore tra il terreno di giuoco e gli spalti avrebbe eliminato se non eliso le conseguenze di siffatto comportamento non può assurgere ad elemento giustificativo e “scriminante” della fattispecie. Risulta anzi, al contrario, che proprio la invocata vicinanza del pubblico con i calciatori dovrebbe costituire, in virtù dei principi cui gli avvenimenti sportivi tendono e di cui sono connotati, quell’elemento di coinvolgimento partecipativo scevro da fenomeni quali quelli accaduti. Dal contesto così delineato può affermarsi, in virtù della sopra cennata ricostruzione delle modalità dei fatti come la sanzione comminata dal Giudice di primo grado sia corretta ed immune dalle censure invocate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Turris 1944 di Torre del Greco (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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