F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S.D. AQUI 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CESARI DAMIANO SEGUITO GARA ACQUI/CASALE DEL 4.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 7.10.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo:

- rilevato che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha sanzionato il calciatore Cesari Damiano, tesserato per la A.S.D. Aqui 1911, con la squalifica per 3 gare effettive come da motivazione contenuta sul Com. Uff. n. 51 del 7.10.2009;

- rilevato che avverso tale decisione, la A.S.D. Aqui 1911, con reclamo presentato in termine, ammetteva che il proprio calciatore aveva protestato vivacemente per la concessione di un calcio d’angolo alla squadra avversaria ritenuto inesistente e per tale motivo aveva appoggiato la mano sul braccio del Direttore di gara nel tentativo di invitarlo a sentire il suo collaboratore, ma escludeva alcun tipo di violenza nel comportamento tenuto dal Cesari nei confronti dell’arbitro e, pertanto, chiedeva la riduzione della squalifica ritenendola eccessiva;

- ritenuto che dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il signor Cesari abbia protestato in modo particolarmente veemente con il Direttore di gara e nella circostanza lo ha colpito, seppur lievemente, tanto da non arrecargli alcun danno fisico, sul braccio destro con una manata;

- ritenuto, pertanto, che la fattispecie, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per 3 gare come correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Aqui 1911 di Acqui Terme (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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