F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICOR
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SALA MAURIZIO SEGUITO GARA MONTEVARCHI/SANGIMIGNANO DEL 27.9.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)
Al 27° del secondo tempo, nel corso della gara Montevarchi/Sangimignano disputata il 27.9.2009, il calciatore del Montevarchi Sala Maurizio si rivolgeva al direttore di gara contestando una sua decisione pronunciando frase volgare e offensiva e nel contempo bestemmiava. L’arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Proponeva tempestivo reclamo in data 12.10.2009 a mezzo dell’avv. Valentino Nerbini la società Montevarchi nell’interesse del calciatore, la quale, dopo una esposizione delle circostanze del tutto difformi da quelle rappresentate dall’arbitro chiedeva la riduzione della sanzione comminata al Sala. In particolare evidenziava come il Sala aveva ricevuto un passaggio troppo violento da parte di un compagno di squadra - così commettendo fallo di mano – di tanto che riportava un forte dolore alle dita e che conseguenzialmente proferiva l’espressione volgare che non era rivolta all’arbitro bensì al proprio compagno. Con comportamento che denotano principi di lealtà sportiva la società confermava il fatto che il calciatore si era reso responsabile dell’espressione blasfema. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. Ed infatti dal tenore di quanto riportato nel referto dall’arbitro non può trovare ingresso la valutazione ex post dei fatti così come operata dalla società; dovendosi ritenere che l’arbitro non possa aver travisato il fatto che il l’espressione offensiva era a lui rivolto. Ciò è tanto vero se solo si considera che correttamente l’arbitro ha potuto percepire la detta espressione come sicuramente a lui rivolta avendo nel contempo ed immediatamente prima il giocatore protestato in maniera ineducata, contraria ai principi regolamentari, dicendo sempre all’indirizzo dell’arbitro stesso “ma quando cazzo fischi”. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Montevarchi C.A. 1902 S.r.l. di Montevarchi (Arezzo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
