F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 16 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO C

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 16 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPUANO CIRO SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 27.9.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009)

Premesso che, in virtù di quanto emerge dall’attento esame degli atti prodotti, i fatti contestati sui quali fonda il qui impugnato provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto del quarto ufficiale di gara, come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva; Rilevato che nel rapporto del quarto ufficiale di gara, espressamente richiamato nel rapporto dell’arbitro come allegato, è testualmente rappresentato che “a fine gara, mentre mi trovavo nel tunnel degli spogliatoi, mi si avvicinava, alla distanza di circa 3 metri, il signor Capuano Ciro n. 33 (calciatore Catania) il quale tendeva il braccio verso il sottoscritto in senso di protesta e di scherno e mi urlava con tono della voce alta ed alterata: “bella figura di merda avete fatto! Vergognatevi!” poi applaudiva verso di me in senso ironico e giunto, poi, al proprio spogliatoio scagliava due pugni alla porta dello stesso”; Tenuto conto che la condotta ascritta al Capuano, per i contenuti delle frasi espresse e per i toni con i quali sono state rappresentate all’indirizzo del quarto ufficiale nonché per i gesti ed i comportamenti che le hanno accompagnate, non può in nessun modo ricondursi nell’alveo dell’atteggiamento “meramente irriguardoso” ovvero della “semplice protesta”, come sostiene la difesa del calciatore, bensì si iscrive a pieno titolo nell’ambito dell’atteggiamento offensivo e gravemente irriguardoso nei confronti di un componente dello staff arbitrale che conduce a ritenere altresì proporzionata la sanzione inflitta nella decisione impugnata nella presente sede; Ritenuto, quindi, che la circostanza che il calciatore Capuano abbia pronunciato frasi ingiuriose con espressioni dal contenuto e dal significato gravi all’indirizzo del quarto ufficiale di gara è stata pienamente confermata dalla documentazione esaminata e che le difese del tesserato non consentono di affievolire la gravità del fatto, neppure con riferimento alla prospettata condizione di delusione “per avere visto inopinatamente sfumare, a pochi secondi dal termine, una vittoria sofferta quanto largamente meritata” (così, testualmente, a pag. 2 del reclamo), che quindi non costituisce né esimente rispetto al comportamento tenuto né affievolisce la gravità del comportamento medesimo, dovendosi in conclusione ritenere congrua la sanzione inflitta; Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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