F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it 2) RICORSO D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
2) RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VAIRA DAVIDE SEGUITO GARA CARRARESE/POGGIBONSI DELL’11.10.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com, Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009)
Nell’incontro di cui in epigrafe, il tesserato della società Carrarese Calcio S.r.l. Davide Vaira (già in precedenza ammonito per gioco scorretto) veniva espulso al termine del primo tempo, più precisamente nel tunnel che conduce dal campo di gara agli spogliatoi, in quanto – come repertato dall’arbitro, con il suo supplemento di rapporto: “Tirava per i capelli un avversario” e lo apostrofava con epiteti ingiuriosi. Analogo referto veniva operato dal collaboratore della Procura Federale. Per tale comportamento, in data 14.10.2009, il Giudice Sportivo, in prime cure, comminava la sanzione della squalifica per 2 giornate al tesserato Vaira. Avverso tale pena ricorreva la società Carrarese con ricorso del 16.10.2009 con il quale deduceva una diversa ricostruzione della vicenda ed in particolare dubitava che il direttore di gara ed il rappresentante della Procura Federale avessero, nella confusione creatasi all’interno del tunnel, potuto ricostruire correttamente la successione degli eventi, concludendo per la riduzione della sanzione comminata al calciatore Vaira. Il ricorso della società Carrarese non può trovare accoglimento in quanto lo stesso appare contraddittorio e pretestuoso e non contiene alcun elemento in grado di confutare validamente quanto contenuto nel verbale dell’arbitro. In merito alla sanzione comminata al Vaira non possono accogliersi le doglianze di eccessività della stesa se solo si considera il ruolo di capitano del tesserato, ruolo che comporta una necessaria maggiore responsabilizzazione dello stesso nel rispetto nei confronti degli avversari. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa Carrara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it 2) RICORSO D"
