F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ROMANO ALFREDO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CAVESE DELL’11.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 40/DIV del 13 ottobre 2009, irrogava al calciatore Alfredo Romano della società Real Marcianise Calcio S.p.A. la sanzione disciplinare della squalifica per due gare effettive “per comportamento offensivo verso l’arbitro”. Avverso detto provvedimento, la predetta società proponeva gravame a questa Corte di Giustizia Federale, chiedendo di “ridurre la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Romano Alfredo da due ad una giornata ovvero, in subordine, commutare la sanzione residua in ammenda, nella misura minima prevista dal C.G.S.”. La società ricorrente poneva a fondamento di tale richiesta “la eccessività e la spropositatezza della squalifica comminata”. In particolare, la ricorrente rilevava che “la condotta ascritta all’atleta campano … può e deve essere qualificata come meramente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, essendosi concretata in una semplice protesta, anche se, magari, espressa in maniera alquanto vivace e colorita, per una decisione tecnica assunta da quest’ultimo”. Peraltro, secondo l’assunto dell’appellante “nelle poche parole pronunciate dal Romano non è dato rilevare alcuna connotazione realmente offensiva ed ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di Gara” e, pertanto, “alla luce di ciò … l’atteggiamento tenuto nell’occasione dal tesserato medesimo” dovrebbe “sicuramente meritare una sanzione non superiore ad una giornata di squalifica”. A conferma di tale tesi, la ricorrente citava “autorevole e conforme giurisprudenza che, per fattispecie analoghe se non, addirittura, più gravi di quella qui in discussione, ha sempre previsto punizioni meno severe rispetto al fermo per due gare inflitto al giocatore della Real Marcianise Calcio S.p.A.” (cfr. Com. Uff. n. 25/CGF del 5 ottobre 2007; Com. Uff. n. 38/C del 2 ottobre 2007; Com. Uff. n. 18/CGF del 14 settembre 2007). La Corte di Giustizia Federale, Sezione Seconda, all’udienza del 22 ottobre 2009, udito il difensore della società avv. Monica Fiorillo - che ha insistito nei motivi dell’appello e nella richiesta di accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere. La censura mossa dalla società appellante alla decisione del Giudice Sportivo non può essere accolta. Il fatto oggetto del provvedimento impugnato non è contestato, mentre appare irrilevante il riferimento ad altre, precedenti, decisioni assunte dalla Corte di Giustizia Federale, relative ad altre vicende che avevano visto altri attori. Al riguardo è sufficiente osservare che i fatti oggetto dei giudizi richiamati dalla società appellante non sono identici, onde la gravità e la rilevanza disciplinare delle condotte oggetto di diversa valutazione, ai fini della sanzione irrogata, non possono avere alcun rilievo. L’art. 16 C.G.S., infatti, sancisce espressamente che “gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Peraltro, l’entità della squalifica per due giornate irrogata al calciatore Alfredo Romano non appare sproporzionata alla “natura e ... gravità dei fatti commessi” in danno dell’arbitro. Il Romano, infatti, con atteggiamento irruento, dopo essersi reso responsabile di un fallo di

gioco, ha ingiuriato pesantemente ed offensivamente l’arbitro, onde la sanzione irrogatagli appare proporzionata all’entità dei fatti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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