F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 5) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 29 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

5) RICORSO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE AL SIG. CALEGARI MARCO FINO AL 4.11.2009; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE AL CALC. DEFENDI EMANUELE; SEGUITO GARA DOMUS BRESSO/BERGAMO CALCIO A5 DEL 17.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 126 del 21.10.2009)

La società A.S. Bergamo Calcio a Cinque, ha proposto preannuncio di reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in particolare per la inibizione al signor Marco Caleari fino al 4.11.2009 e per la squalifica di 3 giornate al calciatore Emanuele Defendi, come da comunicato ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 126 del 21.10.2009. La società appellante, in sede di ricorso, limita la propria contestazione alla sola squalifica per 3 giornate al signor Emanuele Defendi, rinunciando al resto. Nel merito contesta che i fatti si siano svolti così come descritti; in particolare deduce che il calciatore sanzionato non ha lanciato il pallone verso l'arbitro e nemmeno in direzione del medesimo e che il pallone è terminato a circa un metro di distanza. Deduce altresì che non corrisponde al vero la circostanza secondo cui il pallone sarebbe stato lanciato a seguito della notifica del provvedimento disciplinare. Pertanto la sanzione, ad avviso della società appellante, è illegittima perché si fonda su presupposti erronei. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita alle diverse dinamiche dell'accaduto prospettate dalla società appellante, in quanto quel che rileva è il gesto gravemente offensivo e irriguardoso nei confronti del direttore di gara, che sarebbe comunque configurabile anche nell'ipotesi in cui i fatti si fossero svolti così come descritti nell’appello. Si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici. Per questi motivi la C.G.F. prede atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo, per quanto attiene la posizione del signor Calegari Marco e dichiara estinto il procedimento. Respinge il ricorso per il calciatore Defendi Emanuele confermando la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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