F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 19 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 19 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S.D. COGIANCO GENZANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GOES DA SILVA PAULO HENRIQUE SEGUITO GARA A.S.D. PALESTRINA C5/ A.S.D. COGIANCO GENZANO C5 DEL 7.11.2009

(Delibera del  iudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 196 dell’11.11.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 196 dell’11.11.2009), in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, A.S.D. Palestrina C5/A.S.D. Cogianco Genzano C5 - svoltasi il 7.11.2009, comminava la squalifica di 3 giornate di gara al calciatore Goes Da Silva Paulo Henrique - espulso dal campo - “per atto di violenza nei confronti di un avversario al termine del primo tempo all’atto di rientrare negli spogliatoi”. In data 17.11.2009, l’A.S.D. Cogianco Genzano ha interposto reclamo avverso la suddetta decisione, denunciando l’eccessività della sanzione comminata a fronte del comportamento del suddetto giocatore il quale si sarebbe trovato coinvolto tra una moltitudine di persone che affollavano il corridoio stretto che conduce agli spogliatoi, ove non ci sarebbe stata “né una rissa, né una scazzottatura, ma al più un tentativo di allontanamento fisico tra i due calciatori” interessati. Pertanto il ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica. Il ricorso va respinto. Il referto arbitrale evidenzia che alla fine del primo tempo, un giocatore del Palestrina e quello su nominato del Cogianco Genzano, mentre rientravano negli spogliatoi “si colpivano reciprocamente al volto con schiaffi e pugni, tanto da dover essere fermati dall’intervento dei compagni sia dell’una che dell’altra squadra”. Conseguentemente il Giudice Sportivo, in modo corretto secondo questa Corte, pur menzionando la vecchia norma, ha fatto applicazione del disposto del vigente art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., il quale per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa, anche in occasione della gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per 3 giornate. Alla luce di detta assorbente considerazione, perdono pregio i motivi dedotti dal reclamante, posto che comunque gli schiaffi ed i pugni, siccome connotati da aggressività, integrano il concetto di condotta violenta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cogianco Genoano C5 di Genzano (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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