F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAGOURAGA MAHAMET SEGUITO GARA MODENA/CROTONE DEL 15.11.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 16.11.2009)

Con delibera del 16.11.2009, Com. Uff. n. 119 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Diagouraga Mahamet, in relazione alla gara Modena/Crotone del 15.11.2009, la squalifica per 3 giornate per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 43° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Modena Football Club, la quale sosteneva l’eccessività della sanzione inflitta in ragione del fatto che l’espressione indirizzata al direttore di gara dal Diagouraga, sarebbe stata in realtà: “non dovevi ammonirmi sul primo fallo,

così mi hai rovinato la partita”, e non quella refertata dal direttore di gara, evidentemente priva di contenuto offensivo, ed, al massimo solo scorretta e non ingiuriosa. Si richiedeva, quindi la riduzione della sanzione inflitta, e, più precisamente, delle 2 giornate di squalifica collegate appunto all’ingiuria rivolta all’arbitro essendo automatica la giornata di squalifica conseguente alla avvenuta espulsione del calciatore. Si richiedeva anche di essere sentiti in sede dibattimentale, ma all’odierna riunione non era presente alcun rappresentante della società o del calciatore. Le doglianze della società reclamante non possono trovare accoglimento. Premesso, infatti che la discussione verte, come del resto affermato negli stessi motivi d’appello, solo sulle due giornate di squalifica inflitte in seguito all’espressione ingiuriosa rivolta dal calciatore all’arbitro, essendo automatica e, quindi, intangibile, la giornata conseguente alla espulsione per fallo di giuoco, si deve notare che il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, riporta chiaramente la frase rivolta al direttore di gara dal calciatore. Essa non è quella indicata nel reclamo ma quella :”vergogna, fai schifo”, il cui senso e contenuto appare inequivocabilmente offensivo ed ingiurioso del prestigio e della dignità personale del destinatario, anche per le circostanze nelle quali è stata pronunciata, vale a dire, come si ricava sempre dal referto arbitrale, :”lo stesso calciatore impiegava circa 1’ per abbandonare il terreno in quanto nonostante trattenuto dai compagni cercava di avvicinarsi a me, riuscendoci anche per dirmi”, quindi un contesto niente affatto amichevole né colloquiale. Non vi è quindi spazio per una riduzione della sanzione inflitta posto che essa appare già corrispondente al minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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