F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 25 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 25 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DELL’A.S.D. MECOBIL PESE AVVERSO LE SANZIONI:
DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE INFLITTE ALLA SOCIETÀ;
SQUALIFICA DEL CALCIATORE FALCONE CRESCENZO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SEGUITO GARA MECOBIL PESE-SCAFATI S. MARIA C5 DEL 7.11.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 196 dell’11.11.2009)
La ASD Mecobil Pese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 196 dell’11 novembre 2009 con la quale era stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, nonché la squalifica del campo di giuoco per quattro gare, in conseguenza dei fatti avvenuti nel corso dell’incontro la Scafati Santa Maria disputato in data 7 novembre 2009. A sostegno del reclamo la ASD Mecobil Pese sosteneva che la sanzione stabilita doveva considerarsi eccessiva rispetto all’entità dei fatti accaduti sia perché, ad avviso della reclamante, la distanza della ringhiera dal campo avrebbe reso difficile colpire l’arbitro, sia perché la protesta, dopo la conclusione della gara, da parte di un soggetto qualificatosi come presidente (ma che non avrebbe rivestito tale qualifica) avrebbe assunto un tono, per così dire folcloristico, sia perché, infine, dalla comparazione con altri precedenti giurisprudenziali sarebbe emersa una sproporzione della predetta sanzione. Sulla base di queste considerazioni chiedeva alla Corte di mitigare le sanzioni. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Dal rapporto arbitrale redatto alla fine della gara e dal dettagliato ed analitico supplemento redatto dallo stesso arbitro risulta, sotto diversi profili, la gravità dei comportamenti che avevano indotto il giudice sportivo ad infliggere le sanzioni contestate. In particolare vanno sottolineati gli atti di violenza (alcuni schiaffi) inferti all’arbitro alla presenza di testimoni (il commissario di Campo, il Dirigente accompagnatore della stessa Mecobil e il Dirigente addetto agli arbitri), nonchè le offese violente ed, infine, la circostanza dell’intervento della forza pubblica che, solamente, consentiva di riportare la situazione alla normalità. Al predetto rapporto arbitrale, tanto più quando esso assume carattere analitico e dettagliato in ordine alla ricostruzione dei fatti, va certamente riconosciuto valore probatorio privilegiato con la conseguenza che il reclamo proposto si rivela del tutto infondato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mecobil Pese di San Vitaliano (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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