F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 25 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICOR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 25 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACF MILAN/ACF BRESCIA DEL 10.10.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 19 del 05.11.2009)

L’A.C.F. Milan ha impugnato davanti a questa Corte la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 19 del 5.11.2009) che, confermando quanto già deciso, in primo grado, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 16 del 15.10.2009), disponeva la ripetizione della gara Milan/Brescia Femminile del 10.10.2009 valevole per il Campionato Regionale Femminile Juniores, gara non disputata per motivi non imputabili alla società ospitata che a causa di disguidi di ordine amministrativo non si era presentata in campo. Contesta la motivazione addotta a fondamento del provvedimento impugnato e chiede che all’avversaria vengano applicate le sanzioni previste dall’art. 17 C.G.S.. Il ricorso non è ammissibile. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questo collegio nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su di un doppio grado di giudizio. Ciò può agevolmente evincersi dalla norma di portata generale di cui all’art. 31 C.G.S. che al 1° comma precisa come la Corte di Giustizia Federale sia ‘’Giudice di secondo grado’’ rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44, comma 1, C.G.S. applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico prevede ‘’due gradi di giudizio’’esauribili davanti agli organi di giustizia territoriali. Nel caso che ne occupa la reclamante si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitole cosi ed in maniera del tutto anomala richiedendo un inesistente e quindi non ammissibile terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it