F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 3) RICORSO C
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL CALCIATORE MONTERVINO FRANCESCO SEGUITO GARA GROSSETO/SALERNITANA DEL 14.11.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.130 del 24.11.2009)
Con rituale e tempestivo ricorso d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., la Salernitana Calcio 1919 S.p.A., ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 139 del 24.11.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con riferimento alla gara Grosseto/Salernitana del 21.11.2009, ha comminato al calciatore Montervino Francesco, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere il medesimo, in due distinte occasioni, rivolto pesanti insulti prima ad un assistente arbitrale e, poi, ad un calciatore avversario; infrazioni che erano state rilevate da un collaboratore della Procura Federale incaricato del controllo gara. Con i motivi scritti la società ricorrente eccepiva che il provvedimento disciplinare era stato adottato in spregio al disposto di cui all'art. 35, comma 1.1, C.G.S. atteso che gli Ufficiali di gara, i cui referti fanno piena prova circa la condotta tenuta dai tesserati in occasione della gara, alcunché avevano refertato in merito. Osservava, circa il merito, che per quanto attiene all'insulto ipoteticamente rivolto ad un assistente, che il medesimo si trovava, come segnalato dal Collaboratore della Procura Federale, ad una ventina di metri dal Montervino e che pertanto non era stato in condizioni di percepirlo. Ipotizzava altresì che la frase insultante fosse stata pronunciata dal Montervino in un momento di sconforto e disappunto per l'andamento della gara e, quindi, senza alcuna volontà lesiva nei confronti di chicchessia. Ove, per contro, la frase insultante fosse stata diretta all'assistente arbitrale, la stessa, in quanto da esso non percepita, doveva ritenersi di per sé non idonea a configurare un comportamento di rilevanza disciplinare atteso che l'ingiuria, per essere tale qualificata, deve rientrare nella sfera di percezione del soggetto verso il quale è stata indirizzata. Concludeva, pertanto, invocando, in via principale, l'annullamento della impugnata decisione, con conseguente proscioglimento del Montervino. In subordine chiedeva la riduzione della squalifica. All'udienza del 27.11.2009, fissata dalla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – sono comparsi il difensore della ricorrente ed il calciatore Montervino. Il difensore ha riproposto, illustrandoli sinteticamente, i motivi scritti, mentre il Montervino ha dichiarato che le frasi refertate dal Collaboratore del Procuratore Federale erano state da lui pronunciate nei confronti del calciatore avversario Mora Nicola all'atto della sua espulsione e con il quale, in passato, aveva avuto dei contrasti. Ciò premesso, osserva questa C.G..F. che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione. E', infatti, costante giurisprudenza anche di questa Corte e dalla quale non intende discostarsi, che per la configurabilità dell'ingiuria è necessario che la persona offesa, oltre che presente, abbia avuto la possibilità di percepire l'espressione ingiuriosa, il che, nel caso di specie, non è avvenuto, tant'è che l'assistente arbitrale alcunché ha refertato. E', però, circostanza inequivoca, confermata anche dal Montervino, che le frasi insultanti sono state da lui pronunciate, comunque, verso un calciatore avversario il che comporta condotta di rilievo disciplinare che merita di essere, seppure in misura ridotta, sanzionata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, riduce la sanzione inflitta al calciatore Montervino Francesco a 1 giornata effettiva di gara e all’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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