F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 2) RICORSO D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
2) RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PINARDI ALEX SEGUITO GARA MODENA/CROTONE DEL 15.11.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 16.11.2009)
Con delibera del 16.11.2009, Com. Uff. n. 119 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Pinardi Alex, in relazione alla gara Modena/Crotone del 15.11.2009, la squalifica per 2 giornate “per avere, al 38° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Modena Football Club la quale sosteneva l’eccessività della sanzione inflitta in ragione del fatto che l’espressione indirizzata al direttore di gara dal Pinardi, e non contestata, sarebbe stata pronunciata solo dopo che il calciatore era stato espulso per avere semplicemente fatto notare all’arbitro che quello da lui fischiato ai suoi danni non era in realtà un fallo di giuoco. Con un secondo motivo di gravame si sosteneva la mancanza reale di offensività della parola usata dal calciatore a causa della evoluzione dei costumi che la ha resa un modo di dire usuale e tollerato dal sentire comune. Si richiedeva anche di essere sentiti in sede dibattimentale, ma all’odierna riunione non era presente alcun rappresentante della società o del calciatore. Le doglianze della società reclamante non possono trovare accoglimento. Posto, infatti che il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, riporta semplicemente l’espressione con la quale il Pinardi aveva apostrofato il direttore di gara, che non viene del resto messa in dubbio dalla società appellante, appare irrilevante la circostanza che la parola in questione sia stata pronunciata prima o dopo l’espulsione, poiché in entrambi i casi ci si trova di fronte ad una lesione della dignità e del prestigio personale del destinatario il che sostanzia il contenuto della espressione ingiuriosa per la quale il calciatore risulta sanzionato, per di più platealmente realizzata in quanto accompagnata dal braccio alzato, come pure si legge nel referto arbitrale. Quanto, poi, alle considerazioni relative alla mancanza di offensività intrinseca della parola che sarebbe divenuta di uso comune , quindi, tollerata pacificamente, è appena il caso di notare come, proprio secondo le richiamata decisioni della Suprema Corte, per valutare in concreto la portata offensiva di una espressione deve aversi riguardo al contesto in cui essa viene pronunciata, il che significa che viene meno l’aggressività della sfera del destinatario di una frase di contenuto oggettivamente offensivo, se essa viene pronunciata nel corso di uno scambio di battute amichevoli o scherzose, come effettivamente accade soprattutto tra i giovani; conserva, invece, tutta la sua carica lesiva quella stessa frase pronunciata nel corso di un litigio o di una discussione, poiché in tal caso l’intenzione dell’agente è proprio quella di recare un vulnus alla dignità personale ed al prestigio della persona cui è indirizzata. E non vi è dubbio che l’espressione indirizzata dal Pinardi al direttore di gara sia stata pronunciata in un contesto che non era né amichevole né scherzoso. Neppure vi è spazio per una riduzione della sanzione inflitta posto che essa appare già corrispondente al minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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