F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 03 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICOR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 03 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO A.S.D. L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COGIANCO GENZANO/L’ACQUEDOTTO DEL 24.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 196 delL’11.11.2009

Visto il preannuncio “di dichiarazione di reclamo” inoltrato il 13 novembre 2009 dalla società L’Acquedotto Calcio a 5 A.S.D.; - vista la lettera del 30 novembre 2009 con la quale il sodalizio laziale manifesta la precisa volontà di non voler dar seguito al preannunciato ricorso; - ritenuto che siffatte rinuncie, quale espressione tipica dell’autonomia negoziale privata, fa venir meno l’intenzione della parte di coltivare l’attivazione dello strumento processuale; - constatato che, ai sensi dell’art. 33, comma 8, C.G.S., i reclami, anche se solo preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa; per questi motivi la Corte di Giustizia Federale prende atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto Calcio a 5 di Roma e dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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