F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 03 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 03 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE RICORDI ENRICO;

- DELL’AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO GARA CHEVROLET TRE COLLI/S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 15.11.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 231 del 25.11.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 231 del 25.11.2009), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Under 21, Chevrolet Tre Colli/S.S. Audax 1970 S. Angelo svoltasi il 15.11.2009, comminava: - la squalifica di 4 giornate di gara al calciatore Ricordi Enrico, espulso dal campo, “per aver colpito in reazione con un calcio un avversario che si trovava a terra, assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove rivolgeva frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro e dei calciatori avversari”; - l’ammenda di € 250,00 a carico della Audax 1979 S.Angelo “perché un proprio calciatore sebbene espulso nel corso del 1° tempo assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove rivolgeva frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro”. In data 25.11.2009, la S.S. Audax 1970 S. Angelo ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, affermando che il Ricordi è stato espulso per aver sì colpito un avversario, ma solo per reazione, dopo aver ricevuto da quest’ultimo un calcio al basso ventre. Inoltre, dopo l’espulsione egli ha semplicemente assistito alla partita dalla tribuna insieme col suo presidente senza eccedere in offese verso l’arbitro o giocatori, ma essendo solo rimasto coinvolto in un diverbio con un tifoso/dirigente della squadra avversaria, col quale si è poi inseguito in mezzo al campo. Il ricorso va respinto. Il referto del direttore di gara evidenzia chiaramente sia la violenza, connotata da intenzionalità, commessa dal Ricordi “che colpiva con u  violento calcio all’altezza del fianco” un avversario che si trovava a terra (colpevole solo di una carica ritenuta regolare) sia i ripetuti insulti successivamente diretti dallo stesso giocatore, già espulso, dalla tribuna (ove peraltro egli non poteva sostare) all’arbitro ed alla squadra avversaria, sia infine l’intenso spintonamento intervenuto tra il Ricordi ed uno spettatore locale. Conseguentemente, il Giudice Sportivo, ha - correttamente secondo questa Corte, tenendo conto della particolare forza probatoria attribuibile al referto arbitrale - applicato le disposizioni codicistiche in tema di sanzioni ai giocatori ed alla società di appartenenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Audax 1970 S. Angelo di Senigallia (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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