F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it 6) RICORSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

6) RICORSO DELL’U.S. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO LE SANZIONI:

DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 20.9.2010 AL SIG. ADDEO PIETRO, PRESIDENTE DELLA U.S. BENACENSE 1905 RIVA; INIBIZIONE FINO AL 31.1.2010 AL SIG. PETTINARI MICHELE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA U.S. BENACENSE 1905 RIVA; SQUALIFICA FINO AL 30.11.2009 AL CALCIATORE CATTOLICO LEONARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL’1.10.2009 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 92, COMMA 1, 95, COMMA 8 NOIF; AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16, COMMA 1 STATUTO FEDERALE; LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

7) RICORSO DELL’S.S.D TRENTO CALCIO 1921 S.r.l AVVERSO LE SANZIONI:

PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 30.9.2011 AL SIG. FATTINGER MARCO, PRESIDENTE S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L., ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO CON FUNZIONI DI VICE PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETÀ;  INIBIZIONE FINO AL 31.3.2011 AL SIG. DI BENEDETTO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.;  SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 AI CALCIATORI BADONA MONTEIRO SAMORY E TISI DAVIDE, TESSERATI S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L;  INIBIZIONE FINO AL 28.2.2010 AL SIG. SPREAFICO DANILO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921;  INIBIZIONE SINO AL 28.2.2010 AL SIG. MAULÈ GABRIELE, DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOC. TRENTO CALCIO 1921; INFLITTE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL’1.10.2009 DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S; 92, COMMA 1 E 95, COMMA 8 NOIF; 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 STATUTO FEDERALE; LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4. COMMA 1 E 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI PROPRI DIRIGENTI

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

8) RICORSO DEL CALCIATORE TISI DAVIDE, TESSERATO S.S.D. TRENTO CALCIO 1921) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 NFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL’1.10.2009) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, N RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, CGS E 95 COMMA 8, NOIF E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 92, COMMA 1, NOIF ED AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

9) RICORSO DEL SIG. ADDEO PIETRO, PRESIDENTE DELL’U.S. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.9.2010 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL’1.10.2009 - PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 CGS E 95, COMMA 8, NOIF E VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

In data 1 ottobre 2009 la Procura Federale deferiva – per quanto in questa sede riveste interesse residuo -, in esito alle indagini avviate in relazione ad un esposto del Presidente del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, che segnalava possibili irregolarità nei trasferimenti dei calciatori Badona Monteiro Samory e Davide Tisi, avvenuti nel luglio 2008 dalla società sportiva Benacense 1905 al Trento Calcio 1921 S.r.l., nonché in merito all’impiego, da parte di quest’ultima società del calciatore Leonardo Cattolico nella propria squadra allieve nel periodo Settembre/ottobre 2008, senza aver provveduto al tesseramento della stesso, le seguenti persone alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Marco Fattinger, attuale presidente del Trento Calcio 1921, per aver sottoscritto, pur senza rivestirne la carica, in qualità di presidente della S.S. Benacense 1905 le liste di trasferimento dei due calciatori prima citati; 2) Mario Di Benedetto, all’epoca dei fatti presidente del Trento Calcio 1921, per aver sottoscritto le liste di trasferimento già sottoscritte dal Fattinger e per aver consentito l’utilizzazione dei calciatori Monteiro e Tisi irregolarmente trasferiti e quella del giovane Cattolico pur essendo lo stesso tesserato per altra società; 3) Pietro Addeo, presidente della società sportiva Benacense 1905, per aver consentito che i calciatori Monteiro e Tisi venissero trasferiti irregolarmente al Trento Calcio omettendo la segnalazione agli organi di giustizia sportiva e per aver consentito che il Trento Calcio 1921 utilizzasse irregolarmente il giovane calciatore Cattolico; 4) I calciatori Monteiro Samory e Tisi per aver sottoscritto consapevolmente o quanto meno per colpa liste di trasferimento firmate da persona priva di poteri di rappresentanza e per aver irregolarmente preso parte rispettivamente a 22 e 25 gare per il Trento Calcio 1921 nella Stagione Sportiva 2008/2009; 5) Danilo Spreafico, all’epoca dei fatti dirigente del Trento Calcio 1921 per aver sottoscritto le distinte di gare ufficiali alle quali partecipavano irregolarmente i due calciatore prima citati; 6) Gabriele Maulè, dirigente responsabile del Settore Giovanile del Trento Calcio 1921, per aver consentito l’utilizzazione in due gare ufficiali del giovane calciatore Leonardo Cattolico, tesserato per altra società; 7) Le società Trento Calcio 1921 e Benacense 1905 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in conseguenza delle violazione ascritte ai loro presidente, nonché ai loro dirigenti e tesserati Con decisione del 16 novembre 2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuta la

ricorrenza degli elementi costituivi della responsabilità dei deferiti, desunti dalla circostanza che anteriormente al trasferimento dei calciatori Monteiro e Tisi dalla Benacense al Trento fosse stato eletto presidente della società cedente l’Addeo, con conseguente perdita di poteri rappresentativi da parte del Fattinger, che pure aveva speso tale qualità, e ritenuta la sussistenza in tutti i deferiti della consapevolezza dell’irregolarità dei trasferimenti in parola nonché dell’illegittima utilizzazione del giovane calciatore Cattolico da parte di società (Trento 1921) per la quale non era tesserato,

irrogava al Fattinger la sanzione dell’inibizione fino al 30 settembre 2011; al Di Benedetto la sanzione dell’inibizione fino al 31 marzo 2011; all’Addeo la sanzione dell’inibizione fino al 30 settembre 2010; al Monteiro ed al Tisi la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2010; allo Spreafico la sanzione dell’inibizione fino al 28.2.2010; al Maulè la sanzione dell’inibizione fino al 28 agosto 2010; alla Società sportiva Trento Calcio 1921 la sanzione della penalizzazione di 10 punti da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e quella dell’ammenda di € 2.000,00; alla società sportiva Benancense la sanzione dell’ ammenda di € 2.000,00. Contro tale decisione veniva proposto tempestivamente impugnazione da parte di tutte le persone e le società prima menzionate, i cui difensori illustravano, in contraddittorio con la Procura Federale, le proprie ragioni nel corso della udienza di discussione del 21 dicembre 2009, durante la quale tutti i procedimenti relativi all’unico deferimento prima citato venivano riuniti. Ciò premesso, queste Sezioni Unite rilevano che il presupposto del deferimento relativo al trasferimento dei calciatori Samory e Tisi è costituito dalla perdita di poteri rappresentativi della società cedente da parte del Fattinger che, al momento di sottoscrizione degli atti di trasferimento, sarebbe cessato dalla carica per effetto della nomina dell’Addeo. In particolare, la tesi posta a fondamento dell’accusa ruota attorno alle avvenute dimissione dalla carica del Fattinger nel corso dell’assemblea straordinari dell’1 ottobre 2008 e alla nomina da parte del consiglio direttivo della società in data 9 luglio 2008 dell’Addeo quale presidente. La tesi accusatoria ruota, pertanto, attorno all’assunto che l’avvicendamento societario si fosse in effetti verificato all’insegna della efficacia e validità degli atti deliberativi prima indicati. Ora, tale ricostruzione non appare in sintonia né con le risultanze degli atti societari né con le previsioni dello statuto della società sportiva Benacense 1905. Quanto al primo aspetto va rilevato che nel corso della assemblea straordinaria dell’1 ottobre 2008 il presidente in carica Marco Fattinger si limitò a dire che “per motivi di famiglia e per lavoro sua intenzione è quella di lasciare la società”, curandosi di precisare che il corrispettivo per la cessione societaria avrebbe dovuto essre pari a € 50.000,00. Che, però, l’accordo con i cessionari non fosse stato raggiunto, e, quindi, che le dimissioni del Fattinger non fossero ancora efficaci ma solo preannunciate, è dimostrato dal fatto che colui che avrebbe dovuto subentrargli (l’Addeo) chiedeva allo stesso Fattinger “di venire incontro alla società con un richiesta più bassa”. Lo stesso presidente dell’assemblea concludeva nel senso che appariva nel Fattinger “la volontà di accordarsi nel migliore dei modi” implicitamente ma inequivocamente lasciando intendere che l’accordo non era in quella data ancora maturo. Ben, pertanto, può affermarsi il mantenimento della carica presidenziale in capo al Fattinger anche dopo l’assemblea straordinaria del 2008. Né a mutare il quadro societario può in alcun modo giovare la deliberazione adottata il successivo 9 luglio 2008 dal consiglio direttivo che nominò presidente Pietro Addeo. Ed infatti, quella deliberazione era stata illegittimamente adottata in quanto, ai sensi dell’art. 13 dello statuto societario, è solo l’assemblea l’organo competente ad eleggere il presidente, mentre la norma statutaria che disciplina le attribuzione del consiglio direttivo (art. 22) tace del tutto circa poteri di nomina presidenziale ad esso attribuiti. Questa considerazione corrobora la precendente conclusione del mantenimento della carica presidenziale da parte del Fattinger anche nei giorni immediatamente successivi ai due atti societari prima citati: e tale carica era, pertanto, vigente anche alla data del 24 luglio 2008 in cui furono posti in essere gli atti di trasferimento dei calciatori Samori e Tisi oggetto del presente deferimento. Ad ulteriore e decisiva riprova che i trasferimenti furono legittimamente sottoscritti dal Fattinger sta l’evidenza documentale costituita dall’accordo transattivo raggiunto il 6 ottobre 2008 tra il Fattinger e l’Addeo: in quella sede, infatti, il Fattinger “rassegnò con la presente formalmente a far data da oggi le proprie dimissioni dalla carica di presidente della S.S. Benacense”. Il contesto dell’atto chiarisce la ragione per la quale solo il 6 ottobre 2008 il Fattinger lasciò la carica: ciò avvenne perché solo nell’occasione qui ricordata tra lo stesso e l’Addeo fu raggiunto l’accordo economico per la cessione societaria e venne, pertanto, ad avverarsi la condizione sospensiva dedotta dalla stesso Fattinger nel corso dell’assemblea dell’1 luglio 2008 nel corso della quale era stato assunto un generico – e come tale improduttivo di immediati effetti - impegno ad abbandonare la presidenza societaria. In altri termini, solo individuate le condizioni che permettevano la cessione della proprietà societaria poteva trovare conclusione e compimento l’articolato piano di trasferimento delle cariche sociali, che sarebbe stato altrimenti privo di causa giustificativa. Ed infatti, il cosiddetto accordo transattivo disciplina minuziosamente i termini del consenso espresso dalle parti e sottolinea la laboriosità delle trattative risalenti già agli inizi del mese di luglio e solo ad ottobre giunte ad effettiva maturazione. Il fatto che o in modo affrettato, intempestivo e contrario allo stesso statuto societario l’Addeo abbia esercitato di fatto funzioni corrispondenti a quelle proprie del presidente effettivo non vale certamente ad eliminare la legittima qualità presidenziale in capo al Fattinger fino al 6 ottobre 2008. Egli poteva, pertanto, legittimamente impegnare la propria società e concludere negozi di trasferimento rilevanti nel mondo esterno, quali quelli relativi ai due calciatori più volte citati. Corollario di questa qualificazione dei fatti che qui rilevano è la altrettanto piena legittimità dell’operato di tutti i deferiti, persone fisiche e persone giuridiche, implicate nel deferimento in relazione al trasferimento dei calciatori Samori e Tisi In questo senso deve essere annullata la decisione impugnata nella parte in cui era pervenuta a conclusioni affermative di responsabilità in ordine alla vicenda in esame. Per quanto concerne, poi, il deferimento nella parte in cui ha ad oggetto l’illegittima utilizzazione del giovane calciatore Cattolico da parte di una società che non ne aveva titolo, è da confermare la dichiarazione di responsabilità nei confronti del dirigente Maulè, essendo emerso che egli era perfettamente a conoscenza del mancato tesseramente da parte della società Trento Calcio 1921, del cui Settore Giovanile egli era dirigente responsabile, del calciatore Cattolico: di questo comportamento scorretto la medesima società è chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.. Quanto all’entità delle sanzioni da infliggere rispettivamente al dirigente e alla società, queste Sezioni Untie reputano che, in considerazione della circoscritta rilevanza della condotta antidoverosa, sia equo individuare la pena più congrua per il Maulè nella squalifica fino al 31 dicembre 2009 e nell’ammenda di € 500,00 la sanzione da applicare alla società Trento. Per effetto della riforma della decisione impugnata la tassa va restituita. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 6), 7), 8) e 9), in parziale riforma della decisione, ridetermina la sanzione inflitta al signor Gabriele Maulé nella squalifica fino al 31.12.2009 e quella a carico della società S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l. in € 500,00 di ammenda per l’addebito relativo all’utilizzazione del calciatore Leonardo Cattolico. Annulla nel resto la decisione impugnata.  Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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