F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it 10) RICORSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

10) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE F.I.G.C. EX ARTT. 31 E 37 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOGAREDO DI PRATO/CODROIPO 1996, CAMPIONATO AMATORI, SERIE A2 – GIRONE A, STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

In data 3.10.2009 era previsto l'incontro Nogaredo di Prato/Codroipo 1996, valido per la quarta giornata di andata della Serie A2, Girone A, del Campionato Amatori, Stagione Sportiva 2009/2010. La gara era inizialmente programmata in calendario per le ore 15:30; era stata peraltro posticipata, su richiesta della società Nogaredo, alla stessa data per le ore 18:30. Accadeva peraltro che il Direttore di gara in assenza di disposizioni da parte della Delegazione si presentava presso il campo di gioco di Nogaredo alle h. 15,30. Giungeva anche la squadra del Codroipo Amatori che ignorava lo spostamento di orario. Nessuna delle due squadre però si presentava alle 18,30 e l'Arbitro dava atto di tale circostanza nel relativo referto. Il motivo dell'assenza delle squadre sarebbe dovuto al fatto che i rispettivi dirigenti responsabili si sarebbero accordati per rinviarla a data da destinare. La vicenda veniva esaminata dal Giudice Sportivo il quale con provvedimento pubblicato ed affisso all'Albo della Delegazione Distrettuale di Cervignano del Friuli il 7.10.2009 riteneva che l’iniziativa adottata dalle due società per rinviare la gara non fosse conforme a quanto prescrivevano i regolamenti federali per la gestione del settore; comminava quindi alle società Nogaredo e Cotroipo 1996 l'ammenda di € 17,50 a testa. Il Giudice Sportivo conferiva inoltre mandato alla Segreteria della Delegazione di Cervignano di programmare il recupero della gara. Avverso la decisione ricorre il Presidente Federale. Sostiene il Presidente Federale che la decisione non sia corretta e di qui il ricorso proposto ex artt. 31 e 37 C.G.S.. Assume il Presidente Federale che la fattispecie vada inquadrata nell'ambito delle disposizioni di cui agli artt. 53, 54 e 55 N.O.I.F.. Il combinato disposto di tali norme comporta che nella specie sia ravvisabile una rinuncia delle società alla disputa di una gara e conseguentemente le rinunciataria debbono essere sottoposte alle sanzioni previste dall'art. 53 N.O.I.F.. Resiste la Amatori Calcio Codroipo 1996 assumendo quanto segue:

a) innanzitutto si pone in evidenza il modo approssimativo con cui è stato ufficialmente comunicato lo spostamento della gara, provocando di fatto il malinteso iniziale. Infatti tale comunicazione riportata nel Com. Uff. n. 2 non era chiara e visibile ed inoltre inserita nel comunicato della delegazione di Cervignano anziché in quella di Udine che in quel periodo era ancora la delegazione di riferimento del mondo amatoriale. Infatti, tutto ciò che riguardava gli amatori veniva inserito parte nei comunicati di una delegazione e parte nell'altra. La prova di questa comunicazione "poco chiara" è il fatto che l'arbitro stesso, che dipende dalla federazione, si è presentato alla partita all’orario delle 15.30, originariamente fissato;

b) segnala inoltre la Amatori Calcio che quando si era presentata, insieme al direttore di gara al campo di giuoco hanno trovato il terreno occupato da un'altra manifestazione e pertanto è stato interpellato un responsabile della squadra ospitante che, riferendo che l'orario della gara era variato, si rendeva disponibile a trovare una soluzione bonaria vista l'eccezionalità del caso. Segnala la Amatori che a questo punto si è contattato telefonicamente un referente della F.I.G.C. del Comitato di Udine il quale ha consigliato, sia ai responsabili delle due squadre che al direttore di gara, di effettuare un accordo scritto nel quale entrambe le squadre richiedessero il rinvio della gara a data da destinarsi. Tale circostanza, secondo tale persona, liberava le due squadre e l'arbitro stesso dal presentarsi alle 18,30 per dare inizio alla gara con l'unico impegno di inviare prima possibile via fax , al comitato di pertinenza, la richiesta sottoscritta. Ritiene la Corte Federale che il ricorso debba essere accolto. Ed in realtà l'art. 53 N.O.I.F. dispone che "La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 …..”; l'art. 54 inoltre precisa "Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara e nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara";. L'art. 55 infine prescrive che "le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore". Le puntuali ed in equivoche disposizioni ora citate comportano da un lato che non siano condivisibili le osservazioni della Amatori Calcio e dall’altro che non possa convenirsi con la decisione del Giudice Sportivo. Questi infatti ha ritenuto erroneamente poter superare la rigorosa prescrizione deducibile dal combinato disposto delle norme sopra riportate secondo il quale qualora le squadre non ottemperino alle indicazioni organizzative dell’orario di inizio delle partite debbano successivamente incorrere nelle sanzione della perdita della partita per 0-3, e la sanzione ulteriore di un punto di penalizzazione in classifica. Accogliendo il ricorso del Presidente Federale F.I.G.C. riforma la decisione del Giudice Sportivo 7.10.2009 e per l'effetto commina la sanzione nei confronti della Nogaredo di Prato e della Codroipo 1996 della perdita della partita per entrambe di 0-3 con l'ulteriore sanzione della perdita di un punto nella classifica. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo ex artt. 31 e 37 C.G.S come sopra proposto dal Presidente Federale annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, infligge ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 ed 1 punto di penalizzazione.

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