F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 28 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it 2) RICORSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 28 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
2) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING ROSTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUITO GARA SPORTING ROSTA/REGGIANA CALCIO A 5 DEL 12.12.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 283 del 16.12.2009)
La società A.S.D. Sporting Rosta ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 283 del 16.12.2009 con la quale veniva inflitta all’atleta Daniele Granata la sanzione della squalifica per cinque gare in relazione al comportamento da questi tenuto in occasione della gara contro la Reggiana Calcio a Cinque del 12.12.2009. A sostegno del reclamo la società reclamante deduceva che la condotta riconosciuta dal Giudice Sportivo come violenta (uno schiaffo al giocatore avversario Cezar Augusto Regina) in realtà non avrebbe dovuto qualificarsi come tale in quanto il calciatore avversario non aveva manifestato alcun segno che potesse far ritenere di essere stato colpito. Si aggiungeva poi che l’ulteriore elemento di fatto che aveva condotto alla sanzione (frasi offensive e minacciose rivolte al calciatore avversario colpito) non poteva considerarsi sussistente tanto che in un commento apparso presso lo stesso sito ufficiale della squadra avversaria non lo aveva qualificato come tale. Si chiedeva, pertanto, una riduzione della squalifica. Il reclamo è infondato e va pertanto respinto. Al riguardo va sottolineato che il referto arbitrale appare particolarmente preciso e puntuale sia in ordine all’episodio dello schiaffo al giocatore avversario, sia in ordine alle persistenti e reiterate ingiurie e minacce profferite. Le argomentazioni della società reclamante, miranti ad una diversa qualificazione del comportamento, urtano contro la chiara ricostruzione formulata dall’arbitro cui va riconosciuto un particolare valore probatorio. La sanzione inflitta appare peraltro equilibrata e commisurata alla gravità dell’episodio tenuto conto, soprattutto, della reiterazione del comportamento nel corso della stessa gara . Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Rosta di Rivoli (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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