F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 28 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 28 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DELLA POL. MATER DOMINI A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MATER DOMINI/REAL COSENZA DEL 6.12.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 30 del 9.12.2009)
La società Polisportiva Mater Domini A.S.D. ha preannunziato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata con Com. Uff. n. 30 il 9.12.2009 con la quale veniva inflitta alla società in questione la sanzione della perdita della gara del 6 dicembre 2009 contro il Real Cosenza oltre ad un punto di penalizzazione in classifica nonché il risarcimento delle spese sostenute dalla squadra avversaria in conseguenza della mancata disputa della gara dovuta alla indisponibilità dello stadio per chiusura dell’impianto. Tuttavia la società Polisportiva Mater Domini A.S.D non ha presentato nei termini alcun motivo di reclamo con la conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Mater Domini A.S.D. di Catanzaro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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