F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009 Procedimento disciplinare a carico di UBER MALAGOLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009

Procedimento disciplinare a carico di UBER MALAGOLI – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Malagoli è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per

aver consentito che, nella stagione sportiva 2007/2008, la funzione di allenatore di fatto

per la Società Polisportiva Cavezzo fosse svolto da un soggetto privo della necessaria

abilitazione;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto

l’applicazione della sanzione della squalifica fino al 30/04/2009;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/01/2009.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati sono pienamente comprovati e del resto ammessi dal deferito anche

con la propria memoria difensiva del 19/01/2009

P.Q.M.

dichiara il sig. UBER MALAGOLI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/04/2009.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it