F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009 Procedimento disciplinare a carico di SEBASTIANO RANNO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009

Procedimento disciplinare a carico di SEBASTIANO RANNO – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Ranno è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF e dell’art.

35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione

sportiva 2008/2009, la funzione di allenatore per la APD Melilli, senza esserne

regolarmente tesserato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto

l’applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 27/01/2009.

Ritenuto che:

- risultano documentalmente comprovati i fatti contestati giacché, nonostante il tentativo

di giustificazione del deferito, appare sufficientemente comprovata la presenza del

signor Ranno in qualità di allenatore nella distinta del 13.09.2008 relativa alla gara tra

le squadre Melilli e Pro Vittoria, pur non avendo ottenuto il tesseramento come

espressamente ammesso

P.Q.M.

dichiara il sig. SEBASTIANO RANNO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/04/2009.

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